Art. 2
1. A decorrere dal 1° maggio 1996 gli Stati membri non possono:
In vigore dal 8 nov 1995
- rifiutare l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore, di un tipo di dispositivo di protezione o di un tipo di dispositivo di allarme, o
- rifiutare l'immatricolazione, vietare la vendita o la messa in circolazione di veicoli oppure la vendita o la messa in servizio di immobilizzatori o di dispositivi di allarme,
per motivi riguardanti i dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore, se detti dispositivi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 74/61/CEE, modificata dalla presente direttiva.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1997 gli Stati membri:
- non possono più concedere l'omologazione CEE,
- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,
di un tipo di veicolo per motivi riguardanti i dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato o di un tipo di immobilizzatore o di un tipo di dispositivo di allarme, se le prescrizioni della direttiva 74/61/CEE, modificata dalla presente direttiva, non sono soddisfatte.
3. A decorrere dal 1° ottobre 1998, gli Stati membri:
- devono considerare i certificati di conformità di cui sono muniti i veicoli nuovi conformemente alla direttiva 70/156/CEE non più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 di tale direttiva,
- possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in circolazione di veicoli nuovi che non siano muniti di un certificato di conformità, conformemente alla direttiva 70/156/CEE,
- possono rifiutare la vendita e l'entrata in circolazione di nuovi immobilizzatori o di nuovi sistemi di allarme,
per motivi concernenti i dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato, se le prescrizioni della direttiva 74/61/CEE, modificata dalla presente direttiva, non sono soddisfatte.
4. A decorrere dal 1° ottobre 1998, i requisiti della presente direttiva relativi agli immobilizzatori e ai dispositivi di allarme in quanto componente o entità tecnica separata si applicano ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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