Art. 2 · 1. A decorrere dal 1° maggio 1996 gli Stati membri non possono:

Art. 2

1. A decorrere dal 1° maggio 1996 gli Stati membri non possono:

In vigore dal 8 nov 1995
- rifiutare l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore, di un tipo di dispositivo di protezione o di un tipo di dispositivo di allarme, o - rifiutare l'immatricolazione, vietare la vendita o la messa in circolazione di veicoli oppure la vendita o la messa in servizio di immobilizzatori o di dispositivi di allarme, per motivi riguardanti i dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore, se detti dispositivi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 74/61/CEE, modificata dalla presente direttiva. 2. A decorrere dal 1° gennaio 1997 gli Stati membri: - non possono più concedere l'omologazione CEE, - possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale, di un tipo di veicolo per motivi riguardanti i dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato o di un tipo di immobilizzatore o di un tipo di dispositivo di allarme, se le prescrizioni della direttiva 74/61/CEE, modificata dalla presente direttiva, non sono soddisfatte. 3. A decorrere dal 1° ottobre 1998, gli Stati membri: - devono considerare i certificati di conformità di cui sono muniti i veicoli nuovi conformemente alla direttiva 70/156/CEE non più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 di tale direttiva, - possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in circolazione di veicoli nuovi che non siano muniti di un certificato di conformità, conformemente alla direttiva 70/156/CEE, - possono rifiutare la vendita e l'entrata in circolazione di nuovi immobilizzatori o di nuovi sistemi di allarme, per motivi concernenti i dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato, se le prescrizioni della direttiva 74/61/CEE, modificata dalla presente direttiva, non sono soddisfatte. 4. A decorrere dal 1° ottobre 1998, i requisiti della presente direttiva relativi agli immobilizzatori e ai dispositivi di allarme in quanto componente o entità tecnica separata si applicano ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE.
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