Art. 2
1. A decorrere dal 1° dicembre 1995, gli Stati membri non possono:
In vigore dal 31 ott 1995
- rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale;
- rifiutare, per un tipo di componente o di entità tecnica, l'omologazione CEE di componente o di entità tecnica,
oppure
- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la prima messa in circolazione dei veicoli;
- vietare la vendita o l'impiego dei componenti o delle entità tecniche,
per motivi concernenti la compatibilità elettromagnetica se i veicoli, i componenti o le entità tecniche sono conformi alle prescrizioni della direttiva 72/245/CEE, modificata dalla presente direttiva.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1996, gli Stati membri:
- non possono più rilasciare l'omologazione CEE di un veicolo, l'omologazione CEE di componente o l'omologazione CEE di entità tecnica,
- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,
di un tipo di veicolo, componente o entità tecnica, per motivi concernenti la compatibilità elettromagnetica, se le prescrizioni della direttiva 72/245/CEE, modificata dalla presente direttiva, non sono soddisfatte.
3. Il paragrafo 2 non si applica ai tipi dei veicoli omologati anteriormente al 1° gennaio 1996 ai sensi della direttiva 72/306/CEE, o, eventualmente, ad una successiva estensione dell'omologazione.
4. A decorrere dal 1° ottobre 2002, gli Stati membri:
- non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi in conformità della direttiva 70/156/CEE ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della medesima direttiva,
- possono rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi che non sono accompagnati da un certificato di conformità ai sensi della direttiva 70/156/CEE,
- possono vietare la vendita e la messa in circolazione di unità elettriche/elettroniche in quanto componenti o entità tecniche,
se le prescrizioni della presente direttiva non sono soddisfatte.
5. A decorrere dal 1° ottobre 2002, le prescrizioni della direttiva 72/245/CEE, modificata dalla presente direttiva, relative alle unità elettriche/elettroniche in quanto componenti o entità tecniche, si applicano ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE.
6. In deroga ai paragrafi 2 e 5, per quanto riguarda la sostituzione delle parti, gli Stati membri possono continuare a rilasciare l'omologazione CEE e consentire la vendita e la messa in circolazione di componenti o di entità tecniche destinate a tipi di veicoli omologati anteriormente al 1° gennaio 1996 ai sensi della direttiva 72/245/CEE o della direttiva 72/306/CEE o, eventualmente, della successiva estensione dell'omologazione.
Storico versioni
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