Art. 2 · 1. A decorrere dal 1° dicembre 1995, gli Stati membri non possono:

Art. 2

1. A decorrere dal 1° dicembre 1995, gli Stati membri non possono:

In vigore dal 31 ott 1995
- rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale; - rifiutare, per un tipo di componente o di entità tecnica, l'omologazione CEE di componente o di entità tecnica, oppure - rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la prima messa in circolazione dei veicoli; - vietare la vendita o l'impiego dei componenti o delle entità tecniche, per motivi concernenti la compatibilità elettromagnetica se i veicoli, i componenti o le entità tecniche sono conformi alle prescrizioni della direttiva 72/245/CEE, modificata dalla presente direttiva. 2. A decorrere dal 1° gennaio 1996, gli Stati membri: - non possono più rilasciare l'omologazione CEE di un veicolo, l'omologazione CEE di componente o l'omologazione CEE di entità tecnica, - possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale, di un tipo di veicolo, componente o entità tecnica, per motivi concernenti la compatibilità elettromagnetica, se le prescrizioni della direttiva 72/245/CEE, modificata dalla presente direttiva, non sono soddisfatte. 3. Il paragrafo 2 non si applica ai tipi dei veicoli omologati anteriormente al 1° gennaio 1996 ai sensi della direttiva 72/306/CEE, o, eventualmente, ad una successiva estensione dell'omologazione. 4. A decorrere dal 1° ottobre 2002, gli Stati membri: - non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi in conformità della direttiva 70/156/CEE ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della medesima direttiva, - possono rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi che non sono accompagnati da un certificato di conformità ai sensi della direttiva 70/156/CEE, - possono vietare la vendita e la messa in circolazione di unità elettriche/elettroniche in quanto componenti o entità tecniche, se le prescrizioni della presente direttiva non sono soddisfatte. 5. A decorrere dal 1° ottobre 2002, le prescrizioni della direttiva 72/245/CEE, modificata dalla presente direttiva, relative alle unità elettriche/elettroniche in quanto componenti o entità tecniche, si applicano ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE. 6. In deroga ai paragrafi 2 e 5, per quanto riguarda la sostituzione delle parti, gli Stati membri possono continuare a rilasciare l'omologazione CEE e consentire la vendita e la messa in circolazione di componenti o di entità tecniche destinate a tipi di veicoli omologati anteriormente al 1° gennaio 1996 ai sensi della direttiva 72/245/CEE o della direttiva 72/306/CEE o, eventualmente, della successiva estensione dell'omologazione.
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