Art. 3

In vigore dal 26 lug 1995
1. Anteriormente al 1° settembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, per il precedente periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, un elenco con indicazioni quantitative dei trasferimenti di materiale autorizzati a norma della presente direttiva e dei casi di contaminazione di detto materiale ad opera di organismi nocivi, che siano stati confermati per lo stesso periodo nel corso delle misure di quarantena e dell'esame eseguiti ai sensi dell'allegato III. 2. Gli Stati membri collaborano a livello amministrativo tramite le autorità istituite o designate ai sensi dell', paragrafo 6 della diretiva 77/93/CEE al fine di stabilire le modalità delle misure e delle condizioni di quarantena necessarie per le attività approvate a norma della presente direttiva.
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