Art. 6

In vigore dal 26 lug 1995
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione ALLEGATO I 1. Ai fini di quanto disposto all', paragrafo 1 della presente direttiva devono essere rispettate le seguenti condizioni generali: - la natura e gli obiettivi delle attività per le quali il materiale viene introdotto o spostato sono stati esaminati dall'organismo ufficiale responsabile e sono risultati conformi alla nozione di prove o scopi scientifici e lavori di selezione varietale di cui alla direttiva 77/93/CEE; - le condizioni di quarantena dei locali e degli impianti nel sito o nei siti in cui si svolgeranno le attività sono stati controllati per verificare il rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 2 e approvati dall'organismo ufficiale responsabile; - l'organismo ufficiale responsabile limita la quantità di materiale al livello necessario per le attività approvate e non superiore in ogni caso alle quantità che sono state stabilite in considerazione degli impianti di quarantena disponibili; - l'organismo ufficiale responsabile ha esaminato e riconosciuto le qualifiche scientifiche e tecniche del personale che esguirà le attività. 2. Ai fini di quanto disposto al punto 1, le condizioni di quarantena dei locali e degli impianti nel sito o nei siti in cui si svolgeranno le attività devono essere tali da garantire il trattamento del materiale in condzioni di sicurezza, da contenere gli organismi nocivi pericolosi e da escludere qualsiasi rischio di diffusione di tali organismi nocivi. L'organismo ufficiale responsabile stabilisce per ciascuna attività indicata nella domanda il rischio di diffusione degli organismi nocivi conservati in condizioni di quarantena tenendo conto del tipo di materiale e di attività in causa, della biologia degli organismi nocivi, delle vie di diffusione dei medesimi, dell'interazione tra l'ambiente ed altri fattori connessi al rischio costituito dal materiale. In esito alla valutazione del rischio, l'organismo ufficiale responsabile prende in considerazione e stabilisce in particolare: a) le seguenti misure di quarantena concernenti i locali, gli impianti e i metodi di lavoro: - l'isolamento fisico da qualsiasi altro materiale vegetale e organismo nocivo, compreso eventualmente il controllo della vegetazione nelle zone circostanti; - la designazione di una persona da contattare responsabile delle attività; - l'accesso ai locali e agli impianti nonché alla zona circostante, secondo il caso, riservato unicamente al personale autorizzato; - l'identificazione adeguata dei locali e degli impianti, con l'indicazione del tipo di attività e del personale responsabile; - la tenuta di un registro delle attività svolte e un manuale delle procedure operative, comprese quelle in caso di rilascio di organismi nocivi dal confinamento; - adeguati sistemi di sicurezza e di allarme; - misure di controllo atte a prevenire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi nei locali; - procedure controllate per il campionamento e il trasferimento del materiale tra locali e impianti; - lo smaltimento controllato di rifiuti, terra e acqua, secondo i casi; - procedure adeguate di igiene e di disinfezione, servizi per il personale e attrezzature; - misure e attrezzature idonee per lo smaltimento del materiale sperimentale; - procedure e attrezzature idonee per l'indexaggio (compreso l'esame); e b) ulteriori misure di quarantena in funzione della biologia e dell'epidemiologia specifica del tipo di materiale in causa e delle attività approvate: - il materiale è conservato in impianti con accesso separato del personale al locale tramite doppia porta; - il materiale è conservato con pressione dell'aria negativa; - il materiale è conservato in contenitori ermetici provvisti di maglie adeguate e di altre barriere, ad esempio barriera ad acqua contro gli acari, contenitori chiusi in terra contro i nematodi, trappole elettriche contro gli insetti; - il materiale è conservato isolato da qualsiasi altro organismo nocivo o materiale, ad esempio materiale fertilizzante virulifero e materiale ospite; - il materiale riproduttivo è conservato in contenitori appositi provvisti di dispositivi di manipolazione; - gli organismi nocivi non sono incrociati con specie o ceppi indigeni; - gli organismi nocivi non sono posti in coltura continua; - il materiale è conservato in condizioni che consentano di limitare rigorosamente la moltiplicazione degli organismi nocivi, ad esempio in un regime ambientale che ne impedisca la diapausa; - il materiale è conservato secondo modalità che impediscano la diffusione tramite propagoli, evitando ad esempio correnti d'aria; - si applicano procedure intese a verificare la purezza delle colture degli organismi nocivi, che devono essere indenni da parassiti e altri organismi nocivi; - si applicano idonei programmi di controllo del materiale al fine di eliminare eventuali vettori; - in caso di attività in vitro, il materiale è manipolato in condizioni sterili e il laboratorio deve essere attrezzato per l'esecuzione di operazioni asettiche; - gli organismi nocivi propagati da vettori sono conservati in condizioni tali da evitare qualsiasi propagazione tramite vettore, ad esempio prevedendo maglie controllate o un confinamento del suolo; - si applica l'isolamento stagionale al fine di effettuare le attività nei periodi a basso rischio fitosanitario. ALLEGATO II Modello della lettera di autorizzazione per l'introduzione e/o il trasferimento di organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale. >INIZIO DI UN GRAFICO> COMUNITÀ EUROPEE LETTERA DI AUTORIZZAZIONE 1. Nome e indirizzo dello speditore/ o dell'organismo fitosanitario del paese di origine 2. Nome e indirizzo della persona responsabile delle attività approvate Lettera di autorizzazione per l'introduzione e/o lo spostamento di organismi nocivi vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (rilasciata ai sensi della direttiva 95/44/CE) 3. Nome dell'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro rilasciante 4. Indirizzo e descrizione del sito o dei siti specifici di quarantena 5. Luogo di origine (allegare la prova documentale per il materiale originario di un paese terzo) 6. Numero del passaporto delle piante: oppure 7. Punto di entrata dichiarato del materiale introdotto da un paese terzo Numero del certificato fitosanitario: 8. Nome o nomi scientifici del materiale, compresi gli organismi nocivi 9. Quantità di materiale 10. Tipo di materiale 11. Dichiarazione supplementare Il presente materiale è introdotto trasportato (1) nella Comunità ai sensi della direttiva 95/44/CE 12. Informazioni supplementare 13. Visto dell'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro d'origine del materiale 14. Timbro dell'organismo ufficiale responsabile rilasciante Luogo del visto: Luogo del rilascio: Data: Data: Nome e firma del funzionario autorizzato: Nome e firma del funzionario autorizzato: (1) Cancellare la dicitura inutile. >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO III MISURE DI QUARANTENA ED ESAME PER I VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI PRODOTTI DESTINATI ALLO SVINCOLO DALLA QUARANTENA PARTE A Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato III della direttiva 77/93/CEE Sezione I: Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi 1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR. 2. Dopo la terapie di cui al punto 1, l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto ad esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 77/93/CEE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni. 3. Ai fini di quanto disposto al punto 2, il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalià: 3.1. l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, compresi Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia Christm. Swing, C. medica L. e C. reticulata Blanco e Sesamum L., allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi: a) Citrus greening bacterium b) Citrus variegated chlorosis c) Citrus mosaic virus d) Citrus tristeza virus (tutti gli isolati) e) Citrus vein enation woody gall f) Leprosis g) Naturally spreading psorosis h) Phoma trancheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili i) Satsuma dwarf virus j) Spiroplasma citri Saglio et al. k) Tatter leaf virus l) Witches' broom (MLO) m) Xanthomonas camprestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus); 3.2. in caso di malattie della necrosi e della pseudonecrosi per le quali non vi sono metodi di indexaggio a breve termine, il materiale vegetale deve essere sottoposto all'arrivo al trapianto di germogli su materiale coltivato in coltura sterile secondo quanto disposto nelle direttive tecniche FAO/IBPGR e i vegetali ottenuti devono essere sottoposti a terapia conformemente al punto 1. 4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2 e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e di un esame, se necessario, intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi. Sezone II: Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L. e relativi ibridi e di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR. 2. Dopo le terapie di cui al punto 1, l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto a esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 77/93/CEE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni. 3. Ai fini di quanto disposto al punto 2, il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalità: 3.1. per quanto concerne Fragaria L., indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, compresi Fragaria vesca, F. virginiana e Chenopodium spp, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi: a) Arabis mosaic virus b) Raspberry ringspot virus c) Strawberry crinkle virus d) Strawberry latent « C » virus e) Strawberry latent ringspot virus f) Strawberry mild yellow edge virus g) Strawberry vein banding virus h) Strawberry witches' broom mycoplasm i) Tomato black ring virus j) Tomato ringspot virus k) Colletotrichum acutatum Simmonds l) Phytophthora fragariae Hickman var fragariae Wilcox & Duncan m) Xanthomonas fragariae Kennedy & King; 3.2. per quanto concerne Malus Mill., i) se il materiale vegetale è originario di un paese che non è notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti: a) Apple proliferation mycoplasm b) Cherry rasp leaf virus (americano), l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, secondo i casi, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno gli organismi nocivi pertinenti; ii) indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi: a) Tobacco ringspot virus b) Tomato ringspot virus c) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; 3.3. per quanto concere Prunus L., per ciascuna specie di Prunus, i) se il materiale vegetale è originario di un paese che non è notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti: a) Apricot chlorotic leafroll mycolasm b) Cherry rasp leaf virus (americano) c) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Yojng et al., l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, secondo i casi, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno gli organismi nocivi pertinenti: ii) indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi: a) Little cherry pathogen (isolati non europei) b) Peach mosaic virus (americano) c) Peach phony rickettsia d) Peach rosette mosaic virus e) Peach rosette mycoplasm f) Peach X-disease mycoplasm g) Peach yellows mycoplasm h) Plum line pattern virus (americano) i) Plum pox virus j) Tomato ringspot virus k) Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye; 3.4. per quanto concerne Cydonia Mill. e Pyrus L., indipendentemente dal paese d'origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi: a) Erwinia amylovora (Burr). Winsl. et al. b) Pear decline mycoplasm. 4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2 e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e, se del caso, di un esame intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identità degi organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi. Sezione III: Vegetali di Vitis L., ad accezione dei frutti 1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR. 2. Dopo la terapie di cui al punto 1, l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto a esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi compresi quelli di Daktulosphaira vitifoliae (Ficht) e di tutti gli altri organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 77/93/CEE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni. 3. Ai fini di quanto disposto al punto 2, il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalità. 3.1. se il materiale vegetale e originario di un paese che non è notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti: i) Ajinashika disease: l'esame è effettuato con un metodo di laboratorio idoneo; qualora si abbia un risultato negativo, il materiale vegetale deve essere indexato sulla varietà di vite Koshu e tenuto in osservazione per almeno due cicli vegetativi; ii) Grapevine stunt: l'esame è effettuato con vegetali indicatori idonei, compresa la varietà di vite Campbell Early, e l'osservazione viene condotta per un anno; iii) Summer mottle: l'esame è effettuato con vegetali indicatori idonei, comprese le varietà di vite Sideritis, Cabernet-Franc e Mission; 3.2. indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi: a) Blueberry leaf mottle virus b) Grapevine Flavescence dorée MLO e altri « grapevine yellows » c) Peach rosette mosaic virus d) Tobacco ringspott virus e) Tomato ringspot virus (ceppo « yellow vein » e altri ceppi) f) Xylella fastidiosa (Well & Raju) g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. 4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2, e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e di un esame intesi a determinare, con la maggiore esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi. PARTE B Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati II e IV della direttiva 77/93/CEE 1. Le misure ufficiali di quarantena comprendono un'ispezione o un esame appropriati degli organismi nocivi pertinenti elencati negli allegati I e II della direttiva 77/93/CEE e si svolgono rispettando i requisiti particolri fissati nell'allegato IV della stessa direttiva per gli organismi nocivi specifici, secondo i casi. In merito a tali requisiti particolari, si applicano per le misure di quarantena le modalità fissate nell'allegato IV della direttiva 77/93/CEE o altre misure equivalenti ufficialmente autorizzate. 2. I vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti devono essere esenti, secondo quanto disposto al paragrafo 1, dagli organismi nocivi corrispondenti specificati negli allegati I, II e IV della direttiva 77/93/CEE per i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti suddetti.
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