Art. 1
L'articolo 1 della direttiva 92/76/CEE è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 19 lug 1995
«
Le zone della Comunità elencate in allegato sono riconosciute come « zone protette » di cui all', paragrafo 1, lettera h), primo comma della direttiva 77/93/CEE, nei confronti degli organismi nocivi indicati accanto ai loro nomi nell'allegato; per quanto concerne i punti (a) 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, e 17, (b) 1, 2 e 3, (c) 1, 2, 3, 4, e 5, e (d) 1, 3, e 4, le suddette zone sono riconosciute per un periodo che scade il 1° aprile 1996.
Per quanto concerne l'Austria, la Finlandia e la Svezia, tali zone sono riconosciute fino al 31 dicembre 1996. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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