Art. 1
In vigore dal 7 lug 1995
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire che durante il controllo ufficiale dei prodotti cosmetici:
- l'individuazione e il dosaggio dell'acido benzoico, dell'acido 4-idrossibenzoico, dell'acido sorbico, dell'acido salicilico e dell'acido propionico,
- l'individuazione e il dosaggio dell'idrochinone, dell'idrochinone monometiletere, dell'idrochinone monoetiletere e dell'idrochinone monobenziletere,
siano effettuati conformemente ai metodi stabiliti nell'allegato.
Storico versioni
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