Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 lug 1995
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire che durante il controllo ufficiale dei prodotti cosmetici: - l'individuazione e il dosaggio dell'acido benzoico, dell'acido 4-idrossibenzoico, dell'acido sorbico, dell'acido salicilico e dell'acido propionico, - l'individuazione e il dosaggio dell'idrochinone, dell'idrochinone monometiletere, dell'idrochinone monoetiletere e dell'idrochinone monobenziletere, siano effettuati conformemente ai metodi stabiliti nell'allegato.
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