Art. 2

In vigore dal 29 giu 1995
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Tuttavia, gli Stati membri dispongono di un termine supplementare sino al 31 dicembre 1997 per l'applicazione delle prescrizioni di cui al punto 3 del capitolo VII ai mezzi di trasporto di cui ai punti 3, 6 e 7 di tale capitolo. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che esse adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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