Art. 1

La direttiva 91/628/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 29 giu 1995
1) Il testo dell', paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal seguente: «a) - ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto, - ai trasporti di animali domestici di compagnia che accompagnano il loro padrone nel corso d'un viaggio privato.» 2) All', paragrafo 2, a) alla lettera e), quarta e quinta riga, il membro di frase «e stabulati per almeno 10 ore», è sostituito dal seguente: «e stabulati per 24 ore,»; b) sono aggiunte le seguenti lettere: «h) «periodo di riposo»: un periodo continuo, nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto; i) «trasportatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporta animali - per conto proprio, ovvero - per conto terzi, ovvero - che mette a tal fine un mezzo di trasporto a disposizione di terzi, detto trasporto deve avere carattere commerciale ed essere effettuato a scopo di lucro.» 3) All', paragrafo 1 è inserita la seguente lettera: «a) bis - lo spazio (densità di carico) per gli animali sia almeno conforme ai dati fissati nel capitolo VI dell'allegato in ordine agli animali e ai mezzi di trasporto menzionati in tale capitolo, - le durate del trasporto e del periodo di riposo, nonché gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di animali, siano conformi alle norme stabilite nel capitolo VII dell'allegato, in ordine agli animali menzionati in tale capitolo, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 (*). (*) GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag 1.» 4) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 A. Gli Stati membri provvedono affinché: 1) ogni trasportatore: a) sia stato: i) registrato in modo da permettere alla competente autorità di individuarlo rapidamente in caso di inosservanza delle prescrizioni della presente direttiva; ii) oggetto di un'autorizzazione valida per tutti i trasporti di animali vertebrati effettuati su uno dei territori elencati nell'allegato I della direttiva 90/675/CEE e rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui detta persona è stabilita ovvero, qualora si tratti di un'impresa stabilita in un paese terzo, da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione, purché il responsabile dell'impresa di trasporto abbia sottoscritto l'impegno di rispettare le prescrizioni della normativa veterinaria comunitaria vigente. Tale impegno precisa segnatamente che: - il trasportatore di cui al punto 2 ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva fino al luogo di destinazione e, in particolare, in caso di esportazione verso i paesi terzi, al luogo di destinazione, quale definito dalla relativa legislazione comunitaria; - fatte salve le disposizioni del capitolo I, sezione A, punto 6, lettera b) dell'allegato, la persona di cui al seguente punto 2, lettera a) possiede una formazione specifica acquisita presso l'impresa o presso un organismo di formazione, ovvero vanta un'esperienza pratica equivalente per procedere alla manipolazione e al trasporto di animali vertebrati nonché per prestare, se necessario, l'assistenza appropriata agli animali trasportati; b) non trasporti o non faccia trasportare animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze inutili; c) utilizzi per trasporto di animali contemplati dalla presente direttiva, dei mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia di benessere durante il trasporto, in particolare delle prescrizioni previste dall'allegato e di quelle da determinare a norma dell'articolo 13, paragrafo 1; 2) il trasportatore: a) affidi il trasporto degli animali vivi a una persona che possieda le attitudini, le capacità professionali e le conoscenze richieste di cui al punto 1, lettera a); b) stabilisca, che gli animali di cui all', paragrafo 1, lettera a) destinati a scambi fra Stati membri ovvero ad essere esportati verso paesi terzi, nel caso in cui la durata del viaggio sia superiore a 8 ore, un ruolino di marcia conforme al modello che figura al capitolo VIII dell'allegato, che è allegato al certificato sanitario durante il viaggio e precisi inoltre i punti di sosta e di eventuale trasferimento. Un solo ruolino di marcia dovrà essere compilato a norma della lettera c) per coprire tutta la durata del viaggio; c) presenti il ruolino di marcia di cui alla lettera b) all'autorità competente perché questa proceda alla redazione del certificato sanitario; dopo di che il numero o i numeri dei certificati sono indicati nel ruolino, su cui è apposta la stampigliatura del veterinario del luogo di partenza; quest'ultimo notificherà inoltre l'esistenza del ruolino di marcia mediante il sistema ANIMO; d) si accerti che: i) l'originale del ruolino di marcia di cui alla lettera b): - sia debitamente compilato e completato dalle persone appropriate al momento opportuno, - sia unito al certificato sanitario che accompagna il trasporto durante tutta la durata del viaggio; ii) il personale incaricato del trasporto: - menzioni sul ruolino di marcia l'ora e il luogo in cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante il trasporto; - in caso di esportazioni di animali verso paesi terzi e quando il periodo di trasporto nel territorio della Comunità è superiore a 8 ore, faccia vistare, previo controllo, il ruolino di marcia (stampigliatura e firma) dall'autorità competente del posto di frontiera autorizzato o al punto di uscita designato da uno Stato membro, dopo che il veterinario ufficiale avrà controllato gli animali e avrà stabilito che essi possono continuare il viaggio. Gli Stati membri possono stabilire che le spese sostenute per il controllo veterinario di cui sopra siano a carico dell'operatore che effettua l'esportazione degli animali; - rinvii, al rientro, il ruolino di marcia all'autorità competente del luogo di origine. Tuttavia, nel caso di esportazioni di animali verso paesi terzi mediante trasporto marittimo e quando la durata del viaggio supera 8 ore, si applicano le stesse disposizioni; e) conservi, per un periodo determinato dall'autorità competente, una copia del ruolino di marcia di cui alla lettera b) da presentare, su richiesta, all'autorità competente per eventuale verifica; f) fornisca, a seconda delle specie di animali trasportate e quando la distanza implichi il rispetto delle disposizioni di cui al punto 4 del capitolo VII, la prova che sono state prese disposizioni per soddisfare alle necessità di abbeverare e di alimentare gli animali trasportati durante il viaggio anche in caso di modifica del ruolino di marcia o di interruzione del viaggio per motivi indipendenti dalla sua volontà; g) si accerti che gli animali siano avviati senza indugio al loro luogo di destinazione; h) fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato, si accerti che gli animali di specie non previste dal capitolo VII dell'allegato siano abbeverati e alimentati in modo adeguato ad opportuni intervalli durante il trasporto; 3) i punti di sosta precedentemente stabiliti dal responsabile di cui al punto 2 siano sottoposti a periodici controlli da parte dell'autorità competente, che deve inoltre accertarsi che gli animali siano idonei a proseguire il viaggio; 4) le spese relative all'osservanza dei requisiti in materia di alimentazione, abbeveraggio e riposo degli animali siano a carico degli operatori di cui al punto 1. B. Le eventuali modalità di applicazione derivanti dal presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17. 5) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Gli Stati membri si assicurano che, nel rispetto dei principi e delle norme di controllo stabiliti dalla direttiva 90/425/CEE, le autorità competenti verifichino il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva, senza discriminazioni, controllando: a) i mezzi di trasporto e gli animali durante il trasporto stradale; b) i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo ai luoghi di destinazione; c) i mezzi di trasporto e gli animali nei mercati, nei luoghi di partenza nonché nei punti di sosta e di trasferimento; d) le indicazioni riportate nei documenti d'accompagnamento. I controlli devono riguardare un campione adeguato di animali trasportati all'interno di ciascuno Stato membro ogni anno e possono essere effettuati contemporaneamente ai controlli per altri scopi. L'autorità competente di ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione annuale che riporti il numero di controlli effettuati nell'anno civile precedente per ciascuna delle lettere a), b), c) e d), ivi compresi i particolari delle infrazioni costatate e le azioni conseguenti promosse dall'autorità competente. L'autorità competente dello Stato membro potrà, inoltre, durante il trasporto degli animali sul proprio territorio, effettuare controlli sugli animali qualora essa disponga di informazioni che le consentano di presumere un'infrazione. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i controlli effettuati senza discriminazioni dalle autorità responsabili dell'applicazione generale delle leggi in uno Stato membro, nell'esercizio delle loro funzioni.» 6) All'articolo 9, paragrafo 1 è aggiunto il seguente terzo comma: «Qualsiasi disposizione adottata a norma del secondo comma è notificata all'autorità competente mediante la rete ANIMO, secondo modalità, incluse quelle finanziarie, da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 17.» 7) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 1. Nella misura necessaria all'applicazione uniforme della presente direttiva, gli esperti della Commissione possono effettuare dei controlli in loco. A tal fine essi possono verificare, in modo casuale e non discriminatorio, che l'autorità competente controlli l'applicazione delle prescrizioni della presente direttiva. La Commissione informa gli Stati membri del risultato dei controlli effettuati. 2. I controlli di cui al paragrafo 1 si effettuano in collaborazione con l'autorità competente. 3. Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo presta tutta l'assistenza necessaria agli esperti nell'espletamento dei loro compiti. 4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17.» 8) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 1. Si applicano le norme della direttiva 91/496/CEE, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione ed il seguito da dare ai controlli. 2. L'importazione, il transito e il trasporto attraverso il territorio della Comunità di animali vivi in provenienza da paesi terzi, ai sensi della presente direttiva, sono autorizzati soltanto se il trasportatore: - s'impegna per iscritto a rispettare le prescrizioni della presente direttiva, e in particolare quelle di cui all'articolo 5 ed ha adottato le disposizioni necessarie per conformarvisi; - presenta, un ruolino di marcia stabilito a norma dell'articolo 5. 3. Inoltre, il veterinario ufficiale del posto di frontiera verifica, all'atto del controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 2, il rispetto delle condizioni di benessere degli animali. Ove egli accerti l'inosservanza delle prescrizioni concernenti l'abbeveraggio e l'alimentazione degli animali, prenderà le misure previste all'articolo 9 a spese dell'operatore. 4. Il certificato o i documenti previsti all', paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 91/496/CEE sono completati secondo la procedura prevista all'articolo 17 per tener conto delle prescrizioni della presenta direttiva. In attesa che siano adottate tali misure, si applicano le norme nazionali pertinenti in materia, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.» 9) Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 1. Entro il 31 dicembre 1995, la Commissione presenta al Consiglio proposte volte a stabilire le norme cui devono conformarsi i mezzi di trasporto. Il Consiglio si pronuncia a maggioranza qualificata su tali proposte. 2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, entro il 30 giugno 1996, i criteri comunitari cui dovranno rispondere i punti di sosta per quanto riguarda la struttura di accoglienza, l'alimentazione, l'abbeveraggio, il carico, lo scarico, ed eventualmente lo stallaggio di taluni tipi di animali nonché requisiti di polizia sanitaria applicabili a detti punti di sosta. 3. Entro il 31 dicembre 1999, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita dagli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva, corredata da eventuali proposte sulle quali il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata. 4. In attesa che siano applicate le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, si applicano le norme nazionali in materia, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.» 10) Il testo dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 1. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle disposizioni della presente direttiva per gli spostamenti di animali in alcune parti di territorio indicate nell'allegato I della direttiva 90/675/CEE, per tener conto della distanza di queste ultime rispetto alla parte continentale del territorio comunitario. 2. Gli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà informano gli altri Stati membri e la Commissione, in sede di comitato veterinario permanente, delle misure da essi adottate in materia.» 11) All'articolo 18, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di infrazioni ripetute alla presente direttiva o di infrazioni che comportino una grave sofferenza per gli animali, uno Stato membro adotta, fatte salve altre sanzioni previste, i provvedimenti necessari per ovviare alle mancanze rilevate, che possono condurre alla sospensione ed al ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, punto A, paragrafo 1, lettera a) ii). Gli Stati membri, all'atto del recepimento della presente direttiva nella legislazione nazionale, prevedono le misure da adottare per ovviare alle mancanze constatate.» 12) All'articolo 18 sono aggiunti i seguenti paragrafi: «3. Se l'autorità competente di uno Stato membro di transito o di destinazione constata che un'impresa di trasporto non rispetta le prescrizioni della presente direttiva, essa ne informa senza indugio l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione. Quest'ultima adotta tutte la misure opportune e, segnatamente, quelle previste al paragrafo 2. Essa comunica all'autorità competente dello Stato membro in cui è stata rilevata l'infrazione e alla Commissione la decisione adottata e le relative motivazioni. La Commissione ne informa regolarmente gli altri Stati membri. 4. Gli Stati membri, a norma delle disposizioni stabilite dalla direttiva 89/608/CEE (*), si concedono reciproca assistenza per l'applicazione della presente direttiva, segnatamente al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di constatazione di infrazioni gravi o ripetute, purché siano state esaurite tutte le possibilità offerte dall'assistenza reciproca e previo contatto tra le parti e la Commissione, lo Stato membro in cui sono state costatate le infrazioni può vietare temporaneamente al trasportatore chiamato in causa di trasportare animali sul suo territorio. 5. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali applicabili in materia di sanzioni penali. (*) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 34.» 13) Al capitolo I, parte A, punto 2, lettera b) dell'allegato è aggiunto il seguente testo: «All'interno dello scompartimento degli animali e di ciascuno dei suoi livelli occorre prevedere uno spazio libero sufficiente per consentire un'aerazione appropriata al di sopra degli animali quando essi si trovano naturalmente in posizione eretta, che non ostacoli in alcun modo i loro movimenti naturali.» 14) Al capitolo I, parte A, punto 2 dell'allegato, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente: «d) Durante il trasporto, gli animali devono essere abbeverati e ricevere un'alimentazione adeguata, agli intervalli di cui al capitolo VII.» 15) All'allegato sono aggiunti i capitoli che figurano nell'allegato della presente direttiva.
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