Art. 4

In vigore dal 29 giu 1995
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 1995. Per il Parlamento europeo Il Presidente K. HAENSCH Per il Consiglio Il Presidente M. BARNIER (1) GU n. C 157 del 9. 6. 1993, pag. 7. (2) GU n. C 304 del 10. 11. 1993, pag. 32. (3) Parere del Parlamento europeo del 14 luglio 1993 (GU n. C 255 del 20. 9. 1993, pag. 70), posizione comune del Consiglio dell'8 giugno 1994 (GU n. C 213 del 3. 8. 1994, pag. 5) e decisione del Parlamento europeo del 16 novembre 1994 (GU n. C 341 del 5. 12. 1994, pag. 74). (4) GU n. L 384 del 31. 12. 1986, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 89/514/CEE e della Commissione (GU n. L 253 del 30. 8. 1989, pag. 35). (*) Come precisato al punto 6.2.1 dell'allegato I (il valore della potenza installata deve essere arrotondato alla cifra intera più vicina di kW).
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Art. 4 Direttiva (UE) 1995/27 — Testo vigente | Portale Normativo