Art. 1
La direttiva 86/662/CEE è modificata come segue:
In vigore dal 29 giu 1995
1) All', paragrafo 1, il punto diviene una virgola ed è aggiunto il testo seguente: «a condizione che la loro potenza installata sia inferiore a 500 kW».
2) Il testo dell' è sostituito dal testo seguente:
«
1. Gli organismi autorizzati rilasciano l'attestato di certificazione CE ad ogni tipo di macchine per movimento-terra di cui all', paragrafo 1, alle seguenti condizioni:
a) fino al 29 dicembre 1996 compreso, qualora il livello di potenza acustica del rumore propagato nell'ambiente atmosferico, misurato in condizione di funzionamento stazionario di cui all'allegato I della direttiva 79/113/CEE, modificata dalla direttiva 81/1051/CEE e completata dall'allegato I della presente direttiva, non superi il livello ammissibile LWA in dB(A)/1 pW in funzione della potenza netta installata P in kW, come indicato nella tabella seguente:
>SPAZIO PER TABELLA>
b) a decorrere dal 30 dicembre 1996 e sino al 29 dicembre 2001 compreso, qualora il livello di potenza acustica del rumore propagato nell'ambiente atmosferico, misurato alle condizioni di funzionamento dinamico reale di cui all'allegato I della direttiva 79/113/CEE, modificata dalla direttiva 81/1051/CEE e completata dall'allegato II della presente direttiva, non superi il livello di potenza acustica ammissibile LWA in dB(A)/1 pW, in funzione della potenza netta installata P in kW (*) qui indicata:
i) cingolati (salvo escavatori): LWA = 87 + 11 log P
ii) apripista caricatori, caricatori-escavatori gommati: LWA = 85 + 11 log P
iii) escavatori: LWA = 83 + 11 log P
Queste formule si intendono valide soltanto per valori superiori al livello minimo di potenza acustica per i tre tipi di macchine che compaiono nella tabella in basso. Questi livelli minimi di potenza acustica corrispondono ai valori minimi della potenza netta installata per ciascun tipo di macchina. Per valori di potenza netta installata inferiori a questi valori, i livelli di potenza acustica ammissibili sono dati dal livello minimo indicato nella tabella (vedi allegato VII).
>SPAZIO PER TABELLA>
c) a partire dal 30 dicembre 2001, qualora il livello di potenza acustica del rumore propagato nell'ambiente atmosferico misurato alle condizioni di funzionamento dinamico reale di cui all'allegato I della direttiva 79/113/CEE, modificata dalla direttiva 81/1051/CEE e completata dall'allegato II della presente direttiva, non superi il livello di potenza acustica ammissibile LWA in dB(A)/1 pW, in funzione della potenza netta installata P in kW (*) qui indicata:
i) cingolati (salvo escavatori): LWA = 84 + 11 log P
ii) apripista, caricatori, caricatori-escavatori gommati: LWA = 82 + 11 log P
iii) escavatori: LWA = 80 + 11 log P
Queste formule si intendono valide soltanto per livelli superiori ai minimi di potenza acustica per i tre tipi di macchine elencati nella tabella in basso. Questi livelli minimi di potenza acustica corrispondono ai valori minimi della potenza netta installata per ciascun tipo di macchina. Per valori di potenza netta installata inferiori a questi valori, i livelli di potenza acustica ammissibili sono forniti dal livello minimo indicato nella tabella (vedi allegato VII).
>SPAZIO PER TABELLA>
2. Fino al 29 dicembre 1996 gli attestati di certificazione CE possono essere rilasciati anche alle condizioni del paragrafo 1, lettera b).
3. La domanda di attestato di certificazione CE per un tipo di macchina per movimento-terra per quanto concerne i livelli sonori ammissibili deve essere accompagnata da una scheda informativa conforme al modello riportato nell'allegato IV.
4. Per ogni tipo che certifica, l'organismo autorizzato compila tutte le rubriche della scheda il cui modello figura nell'allegato III della direttiva quadro.
5. Gli attestati di certificazione CE rilasciati a norma del paragrafo 1, lettera a), cessano di essere validi dopo il 29 dicembre 1997.
Gli attestati di certificazione CE rilasciati a norma del paragrafo 1, lettera b) e lettera c), sono validi per cinque anni. Questo periodo di validità può essere prolungato di cinque anni, a condizione che la domanda sia inoltrata nei dodici mesi che precedono la scadenza del primo periodo quinquennale e che gli attestati di certificazione CE siano rilasciati per macchine per movimento-terra che rispettano i livelli di potenza acustica ammissibile validi al momento del prolungamento. Tuttavia, i certificati rilasciati a norma delle disposizioni sui livelli di potenza acustica del paragrafo 1, lettera b) cessano di essere validi soltanto dopo il 29 dicembre 2002.
6. Per ogni macchina per movimento-terra, costruita conformemente al tipo per il quale è stata rilasciata una certificazione CE, il costruttore completa il certificato di conformità il cui modello figura nell'allegato VI della direttiva quadro e vi precisa il valore della potenza netta installata e il regime di rotazione corrispondente.
7. Su ogni macchina per movimento-terra costruita conformemente al tipo per il quale è stata rilasciata una certificazione CE devono figurare in modo visibile e durevole
- il livello della potenza sonora espressa in dB(A)1 pW
- il livello della pressione sonora espressa in dB(A) 20 µPa al posto di guida
garantiti dal costruttore e determinati nelle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 79/113/CEE, modificata dalla direttiva 81/1051/CEE, e completata dall'allegato I o II e III della presente direttiva, nonché la sigla "aa" (epsilon). Il modello di queste indicazioni è riportato nell'allegato V.»
3) All'articolo 5 il punto diviene una virgola ed è aggiunto il testo seguente:
«inclusa la possibilità di limitare le ore di lavoro delle macchine per movimento-terra.»
4) L'articolo 7 è soppresso.
5) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 8
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 5 della direttiva 79/113/CEE, modificata dalla direttiva 81/1051/CEE.»
6) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 9
La Commissione può presentare al Consiglio una proposta per la revisione dei valori limite e della data, stabiliti dall', paragrafo 1, lettera c), non oltre il 1° gennaio 2000.
Questa proposta dovrà basarsi su una relazione sullo stato di avanzamento delle tecnologie prese in considerazione al momento di fissazione dei valori limite e della data.»
7) È aggiunto l'allegato seguente:
«ALLEGATO VII
GRAFICO DELLA CURVA DEL LIVELLO DI POTENZA ACUSTICA AMMISSIBILE IN FUNZIONE DELLA POTENZA NETTA INSTALLATA, IN CONFORMITÀ DELL', PARAGRAFO 1, LETTERE b) E c)
>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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