Art. 7

In vigore dal 29 giu 1995
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 1995. Per il Parlamento europeo Il Presidente K. HAENSCH Per il Consiglio Il Presidente M. BARNIER (1) GU n. C 229 del 25. 8. 1993, pag. 10. (2) GU n. C 52 del 19. 2. 1994, pag. 15. (3) Parere del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 (GU n. C 91 del 28. 3. 1994, pag. 61), posizione comune del Consiglio del 6 giugno 1994 (GU n. C 213 del 3. 8. 1994, pag. 29) e decisione del Parlamento europeo del 26 ottobre 1994 (GU n. C 323 del 21. 11. 1994, pag. 56). (4) GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE (GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1). (5) GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/49/CEE (GU n. L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 1). (6) GU n. L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/96/CEE (GU n. L 360 del 9. 12. 1992, pag. 1). (7) GU n. L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 27. (8) GU n. L 375 del 31. 12. 1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 88/220/CEE (GU n. L 100 del 19. 4. 1988, pag. 31).
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Art. 7 Direttiva (UE) 1995/26 — Testo vigente | Portale Normativo