Art. 2
1. È aggiunta la seguente definizione:
In vigore dal 29 giu 1995
- all' della direttiva 77/780/CEE, sotto forma di un quinto trattino,
- all' della direttiva 92/49/CEE, sotto forma di una lettera l),
- all' della direttiva 92/96/CEE, sotto forma di una lettera m),
- all' della direttiva 93/22/CEE, sotto forma di un punto 15:
«"stretti legami": situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da:
a) una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa, o
b) un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e una figlia, in tutti i casi di cui all', paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE (*), o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.
Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui tali persone siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.
(*) GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE (GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 60).»
2. I seguenti commi sono aggiunti:
- all', paragrafo 2 della direttiva 77/780/CEE;
- all', paragrafo 3 della direttiva 93/22/CEE;
- all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 73/239/CEE;
- all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 79/267/CEE:
«Inoltre quando sussistono stretti legami tra l'impresa finanziaria e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
Le autorità competenti negano inoltre l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
Le autorità competenti esigono che le imprese finanziarie forniscano loro le informazioni che esse richiedono per poter garantire il rispetto permanente delle condizioni previste al presente paragrafo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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