Art. 2
Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto 4 della direttiva 89/647/CEE è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 31 mag 1995
« 4) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di governi centrali e di banche centrali della zona A o delle Comunità europee ».
Storico versioni
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