Art. 1
All'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino della direttiva 89/647/CEE è aggiunto il testo seguente:
In vigore dal 31 mag 1995
« qualsiasi paese che rinegozi il proprio debito pubblico estero è tuttavia escluso per un periodo di cinque anni dalla "Zona A". »
Storico versioni
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