Art. 4

In vigore dal 21 dic 1994
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994 Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.(2) GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 49.(3) GU n. L 168 del 26. 6. 1978, pag. 45. ALLEGATO 1. Prima dell'allegato I viene inserito il seguente elenco degli allegati: «Elenco degli allegati Allegato I: Prescrizioni generali, prescrizioni particolari, utilizzazione di catene, domanda di omologazione CEE, rilascio dell'omologazione CEE, modifica dell'omologazione, conformità della produzione. Allegato II: Scheda informativa Allegato III: Scheda di omologazione». 2. L'allegato I è così modificato: a) È inserito il seguente titolo: «PRESCRIZIONI GENERALI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI, UTILIZZAZIONE DI CATENE, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CEE, MODIFICA DELL'OMOLOGAZIONE, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE». b) Il punto 2.1 è sostituito dal seguente: «2.1 Quando il veicolo è in ordine di marcia (vedi punto 2.6 all'allegato II), con un solo passaggero sul sedile anteriore e le ruote sono parallele all'asse longitudinale del veicolo, i parafanghi devono rispettare le seguenti prescrizioni:». c) Il punto 2.1.1 è sostituito dal seguente: «2.1.1 Nel settore formato dai piani radiali costituenti un angolo di 30° davanti e di 50° dietro il centro delle ruote (vedi figura 1), la larghezza totale (q) del parafango deve essere almeno sufficiente a coprire la larghezza totale (b) del pneumatico, tenendo conto delle condizioni estreme della combinazione pneumatico/ruota, quali sono specificate dal costruttore e indicate al punto 1.3 dell'appendice all'allegato III. In caso di ruote gemellate deve essere presa in considerazione la larghezza totale (t) dei due pneumatici.». d) Il punto 3.1 è sostituito dal seguente: «3.1 Nel caso di veicoli muniti soltanto di due route motrici, il costruttore deve certificare che il veicolo è costruito in modo da permettere l'utilizzazione di almeno un tipo di catena da neve sulle ruote motrici equipaggiate di almeno uno dei tipi di ruote e pneumatici ammessi per quel determinato tipo di veicolo. Una combinazione catena/pneumatico/ruota adatta al veicolo deve essere specificata dal costruttore al punto 1.2 dell'appendice all'allegato III.». e) I punti 3.2 e 3.3 sono aggiunti: «3.2 Nel caso di veicoli con quattro ruote motrici, compresi i veicoli in cui un asse motore può essere disinnestato manualmente o automaticamente, il costruttore deve certificare che il veicolo è costruito in modo da permettere l'utilizzazione di almeno un tipo di catena da neve su almeno uno dei tipi di ruote e pneumatici ammessi per almeno un asse motore, non disinnestabile, di quel tipo di veicolo. Una combinazione catena/pneumatico/ruota adatta al veicolo, nonché le ruote motrici su cui montare le suddette catene, devono essere specificate dal costruttore al punto 1.2 dell'appendice all'allegato III. 3.3 Ogni veicolo appartenente alla serie di veicoli conformi al veicolo oggetto dell'omologazione CEE deve essere accompagnato da istruzioni relative al tipo o ai tipi di catene da utilizzare.». f) Il punto 4.1 è sostituito dal seguente: «4.1 Conformemente all', paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda i parafanghi deve essere presentata dal costruttore.». g) Il punto 4.2 è sostituito dal seguente: «4.2 Il modello della scheda informativa figura nell'allegato II.». h) I punti 4.2.1 e 4.2.2 sono soppressi. i) Sono aggiunti i nuovi punti 5, 6 e 7 seguenti: «5. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CEE 5.1 Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CEE viene rilasciata conformemente all', paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE. 5.2 Il modello della scheda di omologazione CEE figura nell'allegato III. 5.3 Ad ogni tipo di veicolo omologato viene attribuito un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo. 6. MODIFICA DEL TIPO E DELL'OMOLOGAZIONE 6.1 In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE. 7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 7.1 I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.». 3. L'allegato II è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II Scheda informativa n. . . . . . . ai sensi dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione CEE dei veicoli a motore per quanto riguarda i parafanghi, direttiva 78/549/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 94/78/CEE. Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli. Qualora i sistemi, componenti o entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni. 0. DATI GENERALI 0.1 Marca (denominazione commerciale del costruttore): 0.2 Tipo e denominazione(i) commerciale(i) generale(i): 0.3 Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b): 0.3.1 Posizione della marcatura: 0.4 Categoria del veicolo (c): 0.5 Nome e indirizzo del costruttore: 0.8 Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: 1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO 1.1 Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: 3.1 Numero di assi e di ruote: 1.3.1 Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: 2. MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni) 2.4 Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo: 2.4.1 Per telaio non carrozzato: I numeri dei punti e delle note che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelli indicati nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Sono omessi i punti che non risultano pertinenti ai fini della presente direttiva.2.4.1.3 Altezza a vuoto (1) (per le sospensioni regolabili di altezza, indicare la posizione normale di marcia): 2.4.2 Per telaio carrozzato: 2.4.1.2 Altezza a vuoto (2) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): 2.6 Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia oppure massa del cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria (compresi liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente) (o) (massima e minima per ciascuna versione): 6. SOSPENSIONE 6.6 Pneumatici e ruote 6.6.1 Combinazione(i) pneumatico/ruota (Per i pneumatici, indicare la designazione e le dimensioni, l'indice di capacità di carico minimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e dei risalti) 6.6.1.1 Assi 6.6.1.1.1 Asse 1: 6.6.1.1.2 Asse 2: 6.6.1.1.3 Asse 3: 6.6.1.1.4 Asse 4: 6.6.4 Combinazione catena/pneumatico/ruota sull'asse anteriore e/o posteriore adatta al tipo di veicolo, raccomandata dal costruttore. 9. CARROZZERIA 9.16 Parafanghi 9.16.1 Breve descrizione del veicolo per quanto concerne i parafanghi: 9.16.2 Disegni dettagliati dei parafanghi e loro posizione sul veicolo con indicazione delle dimensioni di cui alla figura 1, dell'allegato I alla direttiva 78/549/CEE tenendo conto delle combinazioni estreme pneumatico/ruota:». 4. È aggiunto il seguente allegato III: «ALLEGATO III MODELLO [Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)] SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE Timbro dell'amministrazione Comunicazione riguardante: - omologazione CEE (3) - estensione dell'omologazione (4) - rifiuto dell'omologazione (5) - revoca dell'omologazione (6) di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (7) per quanto riguarda la direttiva 78/549/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 94/78/CE. Numero di omologazione: Motivo dell'estensione: Parte I 0.1 Marca (denominazione commerciale del costruttore): 0.2 Tipo e denominazione(i) commerciale(i) generale(i): 0.3 Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (8): 0.3.1 Posizione della marcatura: 0.4 Categoria del veicolo (9): 0.5 Nome e indirizzo del costruttore: 0.7 Posizione e metodo di fissaggio del marchio di omologazione CEE per componenti ed entità tecniche indipendenti: 0.8 Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: Parte II 1. Altre informazioni (se necessarie): vedere appendice. 2. Servizio tecnico incaricato delle prove: 3. Data del verbale di prova: 4. Numero del verbale di prova: 5. Eventuali osservazioni: vedere appendice. 6. Luogo: 7. Data: 8. Firma: 9. Alla presente scheda viene allegato l'indice della documentazione informativa presentata all'autorità di omologazione, disponibile su richiesta. Appendice alla scheda di omologazione CEE n. . . . . . . concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 78/549/CEE modificata da ultimo dalla direttiva 94/78/CE 1. Altre informazioni: 1.1 Breve descrizione del veicolo per quanto concerne i parafanghi: 1.2 Combinazione catena/pneumatico/ruota sull'asse anteriore e/o posteriore specificata dal costruttore: 1.3 Combinazione(i) pneumatico/ruota compresi i risalti, specificata(e) dal costruttore: 5. Osservazioni: (1) Cancellare la dicitura inutile.(2) Cancellare la dicitura inutile.(3) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo "?" (esempio: ABC??123??).(4) Definita nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1994:78:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo