Art. 2
1. A decorrere dal 1o luglio 1995, gli Stati membri non possono:
In vigore dal 21 dic 1994
- rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE o l'omologazione nazionale,
- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli,
per motivi riguardanti i parafanghi delle route, se detti parafanghi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 78/549/CEE, come modificata dalla presente direttiva.
2. A decorrere dal 1o gennaio 1996, gli Stati membri:
- non possono concedere l'omologazione CEE,
- possono rifiutare l'omologazione nazionale,
di un tipo di veicolo per motivi riguardanti i parafanghi delle route, se le prescrizioni della direttiva 78/549/CEE, come modificata dalla presente direttiva, non sono osservate.
Storico versioni
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