Art. 2

1. A decorrere dal 1o luglio 1995, gli Stati membri non possono:

In vigore dal 21 dic 1994
- rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE o l'omologazione nazionale, - rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli, per motivi riguardanti i parafanghi delle route, se detti parafanghi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 78/549/CEE, come modificata dalla presente direttiva. 2. A decorrere dal 1o gennaio 1996, gli Stati membri: - non possono concedere l'omologazione CEE, - possono rifiutare l'omologazione nazionale, di un tipo di veicolo per motivi riguardanti i parafanghi delle route, se le prescrizioni della direttiva 78/549/CEE, come modificata dalla presente direttiva, non sono osservate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1994:78:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo