Art. 9

In vigore dal 20 dic 1994
Requisiti essenziali 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a che siano immessi sul mercato soltanto gli imballaggi conformi a tutti i requisiti essenziali definiti dalla presente direttiva, compreso l'allegato II. 2. Dalla data indicata nell', paragrafo 1 gli Stati membri presumono che siano soddisfatti tutti i requisiti essenziali definiti dalla presente direttiva, compreso l'allegato II, quando gli imballaggi sono conformi: a) alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate; b) alle pertinenti norme nazionali di cui al paragrafo 3, se per i settori cui si riferiscono tali norme non esistono norme armonizzate. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle norme nazionali di cui al paragrafo 2, lettera b), che considerano conformi ai requisiti di cui al presente articolo. La Commissione comunica immediatamente tali testi agli altri Stati membri. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di queste norme. La Commissione ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 4. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che le norme di cui al paragrafo 2 non soddisfano completamente i requisiti essenziali definiti al paragrafo 1, la Commissione o lo Stato membro interessato solleva la questione dinanzi al comitato isituito dalla direttiva 83/189/CEE, indicandone le ragioni. Il comitato formula senza indugio il suo parere. Sulla base del parere del comitato, la Commissione informa gli Stati membri sull'eventuale necessità di ritirare tali norme dalle pubblicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
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