Art. 12
In vigore dal 20 dic 1994
Sistemi di informazione 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, laddove non esistano ancora, siano costituite in modo armonizzato basi di dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, onde contribuire a consentire agli Stati membri e alla Commissione di controllare l'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva.
2. A tale scopo, le basi di dati sono destinate segnatamente a fornire informazioni sull'entità, le caratteristiche e l'evoluzione dei flussi di imballaggi e rifiuti di imballaggio (comprese quelle sul contenuto tossico o pericoloso dei materiali d'imballaggio e sui componenti utilizzati per la loro fabbricazione) nei singoli Stati membri.
3. Per armonizzare le caratteristiche e la presentazione dei dati registrati assicurandone la compatibilità tra gli Stati membri, questi ultimi forniscono alla Commissione i dati in loro possesso, utilizzando a tal fine le tabelle che la Commissione adotta un anno dopo l'adozione della presente direttiva in base all'allegato III e conformemente alla procedura di cui all'.
4. Gli Stati membri tengono conto dei problemi particolari delle piccole e medie imprese per quanto riguarda la fornitura di dati particolareggiati.
5. I dati ottenuti sono forniti con le relazioni nazionali di cui all' ed aggiornati nelle successive relazioni.
6. Gli Stati membri impongono a tutti gli operatori economici interessati di fornire alle autorità competenti dati affidabili relativi ai rispettivi settori, come previsto dal presente articolo.
Storico versioni
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