Art. 19

In vigore dal 20 dic 1994
Adeguamento al progresso scientifico e tecnico Le modifiche necessarie per adattare al progresso scientifico e tecnico il sistema di identificazione di cui all', paragrafo 2, all'allegato I e all', ultimo trattino ed i formati relativi al sistema di basi di dati di cui all', paragrafo 3 e all'allegato III, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1994:62:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 19 Direttiva (UE) 1994/62 — Testo vigente | Portale Normativo