Art. 5
In vigore dal 29 ott 1993
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 1993.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. URBAIN
(1) GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 72.
(2) GU n. C 293 del 9. 11. 1992, pag. 1.
(3) GU n. C 337 del 21. 12. 1992, pag. 104 e decisione del 27 ottobre 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. C 73 del 15. 3. 1993, pag. 22.
(5) Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/53/CEE (GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 1).
ALLEGATO
DEFINIZIONI — PRESCRIZIONI GENERALI E PARTICOLARI
1. DEFINIZIONI
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1.1. lunghezza
la distanza fra due piani verticali perpendicolari al piano longitudinale del veicolo tangenti all'estremità anteriore e posteriore del veicolo. Tutti gli elementi del veicolo e, in particolare, tutti gli organi fissi sporgenti all'estremità anteriore o posteriore (paraurti, parafanghi, ecc.) sono compresi tra questi due piani;
1.2. larghezza
la distanza fra due piani paralleli al piano longitudinale del veicolo tangenti dalle due parti di questo piano al veicolo. Tutti gli elementi del veicolo e, in particolare, tutti gli organi fissi sporgenti lateralmente sono compresi tra questi due piani, ad eccezione del/dei retrovisore(i);
1.3. altezza
la distanza tra il piano d'appoggio del veicolo e il piano parallelo tangente alla parte superiore del veicolo. Tutti gli elementi fissi del veicolo sono compresi tra questi due piani, ad eccezione del/dei retrovisore(i);
1.4. piano longitudinale
un piano verticale parallelo alla direzione di marcia in linea retta del veicolo;
1.5. massa a vuoto
massa del veicolo in ordine normale di marcia e munito dei seguenti equipaggiamenti:
—
equipaggiamento supplementare prescritto unicamente per l'utilizzazione normale considerata,
—
equipaggiamento elettrico completo, compresi i dispositivi di illuminazione e di segnalazione forniti dal costruttore,
—
strumenti e dispositivi prescritti dalla legislazione per la quale si esegue una misurazione della massa a vuoto del veicolo,
—
opportuni riempimenti di liquidi per garantire il buon funzionamento di tutte le parti del veicolo.
Osservazione: Il carburante e la miscela carburante/olio non sono inclusi nella misurazione, a differenza di elementi quali l'acido dell'accumulatore, il fluido per i circuiti idraulici, il liquido di raffreddamento e l'olio del motore;
1.6. massa in ordine di marcia
massa a vuoto alla quale è aggiunta la massa dei seguenti elementi:
—
carburante: serbatoio riempito almeno al 90 % della capacità indicata dal costruttore,
—
equipaggiamento supplementare normalmente fornito dal costruttore oltre a quello necessario per il funzionamento normale (astuccio degli utensili, portapacchi, parabrezza, dispositivo di protezione, ecc.).
Osservazione:Nel caso di un veicolo funzionante con una miscela carburante/olio:
a)
se il carburante e l'olio sono premiscelati, il termine «carburante» deve essere interpretato in modo da comprendere detta premiscela di carburante e di olio;
b)
se il carburante e l'olio sono introdotti separatamente, il termine «carburante» deve essere interpretato in modo da comprendere soltanto la benzina. In questo caso l'olio è già incluso nella misura della massa a vuoto;
1.7. massa del conducente
massa fissata convenzionalmente a 75 kg;
1.8. massa massima tecnicamente ammissibile
massa calcolata dal costruttore per determinate condizioni di esercizio, tenendo conto di elementi quali la resistenza dei materiali, la capacità di carico dei pneumatici, ecc.;
1.9. carico utile massimo dichiarato dal costruttore
carico ottenuto deducendo la massa di cui al punto 1.6 e la massa del conducente (di cui al punto 1.7) dalla massa definita al punto 1.8.
2. PRESCRIZIONI GENERALI
All'atto delle verifiche devono essere rispettate le seguenti condizioni:
2.1.
la misurazione delle dimensioni viene effettuata sul veicolo con massa a vuoto e pneumatici gonfiati alla pressione prevista dal costruttore per la massa a vuoto;
2.2.
il veicolo è in posizione verticale e le ruote sono in posizione corrispondente allo spostamento in linea retta;
2.3.
tutte le ruote del veicolo posano sul piano d'appoggio, ad eccezione dell'eventuale ruota di scorta.
3. PRESCRIZIONI PARTICOLARI
3.1. Dimensioni massime
3.1.1.
Le dimensioni massime autorizzate dei veicoli a motore a due o tre ruote sono le seguenti:
3.1.1.1.
—
lunghezza:
4,00m;
3.1.1.2.
—
larghezza:
1,00m per i ciclomotori a due ruote;
2,00m per gli altri veicoli;
3.1.1.3.
—
altezza:
2,50m.
3.2. Masse massime
3.2.1.
La massa massima dei veicoli a motore a due ruote è la massa tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore.
3.2.2.
Le masse massime a vuoto dei veicoli a motore a tre o quattro ruote sono le seguenti:
3.2.2.1. veicoli a motore a tre ruote:
270kg per i ciclomotori;
1 000 kg per i tricicli (non sono prese in considerazione le masse delle batterie di propulsione dei veicoli elettrici);
3.2.2.2. veicoli a motore a quattro ruote:
350 kg per i quadricicli leggeri;
400 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri, destinati al trasporto di persone;
550 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri, destinati al trasporto di merci (non sono prese in considerazione le masse delle batterie di propulsione dei veicoli elettrici).
3.2.3.
Il carico utile dichiarato del costruttore per i veicoli a motore a tre o quattro ruote non deve essere superiore:
3.2.3.1. per i ciclomotori a tre ruote:
a 300 kg;
3.2.3.2. per i quadricicli leggeri:
a 200 kg;
3.2.3.3. per i tricicli:
3.2.3.3.1.
destinati al trasporto di merci:
a 1 500 kg;
3.2.3.3.2.
destinati al trasporto di persone:
a 300 kg;
3.2.3.4. per i quadricicli diversi da quelli leggeri:
3.2.3.4.1.
destinati al trasporto di merci:
a 1 000 kg;
3.2.3.4.2.
destinati al trasporto di persone:
a 200 kg.
3.2.4.
I veicoli a motore a due, tre o quattro ruote possono essere autorizzati a rimorchiare una massa dichiarata dal costruttore che non deve essere superiore al 50 % della massa a vuoto del veicolo.
Appendice 1
Appendice 2
Storico versioni
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