Art. 4
In vigore dal 29 ott 1993
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o maggio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 1 gli Stati membri non possono vietare, per motivi riguardanti le masse e le dimensioni, la prima messa in circolazione dei veicoli conformi alla presente direttiva.
Essi applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 1o novembre 1995.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1993:93:oj#art-4