Art. 5

In vigore dal 5 apr 1993
1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 ottobre 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. A decorrere dalla data di cui al primo comma, gli Stati membri non possono vietare, per quanto riguarda la frenatura, la prima messa in circolazione dei veicoli conformi alla presente direttiva. Essi applicano le disposizioni di cui al primo comma a decorrere dal 5 aprile 1995. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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Art. 5 Direttiva (UE) 1993/14 — Testo vigente | Portale Normativo