Art. 3
In vigore dal 5 apr 1993
In conformità dell'articolo 11 della direttiva 92/61/CEE, si riconosce l'equivalenza fra le prescrizioni della presente direttiva e quelle del regolamento n. 78 dell'ECE/ONU (doc. E/ECE/324 e E/ECE/TRANS/505 REV 1 ADD 77 del 20 ottobre 1988).
Le autorità degli Stati membri che concedono l'omologazione accettano le omologazioni rilasciate in conformità delle prescrizioni del succitato regolamento n. 78 nonché i marchi di omologazione al posto delle omologazioni e dei marchi di omologazione corrispondenti, rilasciati in conformità delle prescrizioni della presente direttiva.
Storico versioni
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