Art. 1

La direttiva 85/3/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 27 apr 1989
1) Il testo dell', paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente: «a) alle dimensioni dei veicoli destinati a circolare su strada che abbiano almeno 4 ruote e una velocità massima superiore a 25 km/ora e adibiti: - al trasporto di merci, quando hanno un peso massimo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, oppure - al trasporto di persone, quando comprendono più di 9 posti a sedere, compreso quello del conducente;» 2) Il testo dell' è sostituito dal testo seguente: « Ai fini della presente direttiva, si intende per: - "veicolo a motore", qualsiasi veicolo fornito di un motore a propulsione e circolante su strada con mezzi propri; - "rimorchio", qualsiasi veicolo destinato ad essere agganciato ad un veicolo a motore, ad esclusione dei semirimorchi, e che, per costruzione e attrezzatura, è adibito al trasporto di merci; - "semirimorchio", qualsiasi veicolo destinato ad essere agganciato ad un veicolo a motore in modo che una parte del rimorchio poggi sul veicolo a motore e una parte sostanziale del suo peso e del peso del suo carico sia sopportata da tale veicolo, e che, per costruzione e attrezzatura, è adibito al trasporto di merci; - "veicolo combinato": - un autotreno costituito da un veicolo a motore a cui è agganciato un rimorchio, oppure - un autoarticolato costituito da un veicolo a motore a cui è agganciato un semirimorchio; - "veicolo frigorifero a parete spessa", qualsiasi veicolo le cui sovrastrutture fisse o mobili siano specialmente attrezzate per il trasporto di merci a temperatura controllata, conformemente alle classi B, C, E e F dell'accordo del 1g settembre 1970 riguardante i trasporti internazionali di derrate deperibili e le attrezzature speciali da impiegare per tali trasporti (ATP), ed in cui lo spessore di ciascuna delle pareti laterali, compreso l'isolamento, sia almeno pari a 45 mm; - "autobus", qualsiasi veicolo comportante più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente, che, per costruzione e attrezzatura, è destinato al trasporto di persone e dei loro bagagli. Può avere uno o due livelli e ad esso può essere agganciato anche un rimorchio per bagagli; - "autosnodato", un autobus composto di due tronconi rigidi collegati tra loro da une sezione snodata. Su questo tipo di veicolo i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in un'officina. - "dimensioni massime autorizzate", le dimensioni massime del veicolo dichiarate ammissibili, ai fini del traffico internazionale a norma della presente direttiva, dalla competente autorità dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione; - "peso massimo autorizzato", il peso massimo del veicolo a pieno carico dichiarato ammissibile, ai fini del traffico internazionale a norma della presente direttiva, dalla competente autorità dello Stato membro nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione; - "peso massimo autorizzato per asse", il peso massimo dell'asse o del gruppo di assi a pieno carico dichiarato ammissibile, ai fini del traffico internazionale a norma della presente direttiva, dalla competente autorità dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione.» 3) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 7 Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva: - a decorrere dal 1g luglio 1986 per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva ad eccezione di quelle previste dai trattini che seguono; - entro il 1g gennaio 1989 per quanto concerne l'applicazione del punto 1.2, lettera b) dell'allegato I; - a decorrere dal 1g gennaio 1990 per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 4 e dell'allegato II; - a decorrere dal 1g luglio 1991 per quanto concerne l'applicazione del punto 1 dell'allegato I relativo ai veicoli adibiti al trasporto di persone; - a decorrere dal 1g gennaio 1992 per quanto concerne l'applicazione del punto 3.4.1 dell'allegato I; - a decorrere dal 1g gennaio 1993 per quanto concerne l'applicazione dei punti 2.2.3, 2.2.4, 2.3, 2.4, 3.4.2, 3.5 e 4.3 dell'allegato I; Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle misure da essi adottate ai fini dell'applicazione della presente direttiva.» 4) L'articolo 8 è modificato come segue: - il testo del paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente: «1. Le disposizioni dell'articolo 3 per quantoriguarda le norme di cui ai punti 2.2.1, 2.2.2, e 3.3.2 dell'allegato I non sono applicabili temporaneamente in Irlanda e nel Regno Unito.»; - il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. Le disposizioni dell'articolo 3 per quanto riguarda la norma di cui al punto 3.4.1 dell'allegato I non sono applicabili temporaneamente in Irlanda e nel Regno Unito. Tuttavia questi due Stati membri applicano l'articolo 3 ai veicoli combinati di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 dell'allegato I il cui peso per asse motore non superi le 10,5 tonnellate.»; - sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5. Le disposizioni dell'articolo 3 per quanto riguarda le norme di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.3, 2.4 e 3.4.2 dell'allegato I non sono applicabili temporaneamente in Irlanda e nel Regno Unito. Tuttavia questi due Stati membri applicano l'articolo 3 ai veicoli di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4, 2.3 e 2.4 dell'allegato I: a) il cui peso per asse motore non superi le 10,5 tonnellate, e b) il cui peso totale a pieno carico non superi: - 35 tonnellate per i veicoli di cui ai punti 2.2.3 e 2.2.4, - 17 tonnellate per i veicoli di cui al punto 2.3.1, - 30 tonnellate per i veicoli di cui al punto 2.3.3, fatta salva l'osservanza delle condizioni specificate a detto punto e al punto 4.3, - 27 tonnellate per i veicoli di cui al punto 2.4. 6. La Commissione presenta al Consiglio nel mese successivo all'adozione della presente direttiva e sulla base di quest'ultima una proposta concernente la data di scadenza della deroga di cui al para- grafo 5. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa proposta anteriormente al 30 giugno 1989.» 5) L'allegato I è così modificato: a) al punto 1.1 si aggiunge il trattino seguente: . a) «2.2.3.3. «- autosnodato 18,00 m». b) al punto 2.2 sono aggiunti i punti seguenti: «2.2.3. Autotreni a 4 assi composti da un veicolo a motore a 2 assi e da un rimorchio a 2 assi 36 tonnellate «2.2.4. Autoarticolati a 4 assi composti da un veicolo a motore a 2 assi e da un semirimorchio a 2 assi, se la distanza assiale del semirimorchio: "2.2.4.1. è pari o superiore a 1,3 m e pari o inferiore a 1,8 m 36 tonnellate «2.2.4.2. è superiore a 1,8 m 36 tonnellate di tolleranza quando il PMA del veicolo a motore (18 t) e il PMA dell'asse tandem del semirimorchio (20 t) sono rispettati e l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario.»; + 2 tonnellate c) sono aggiunti i seguenti punti: «2.3. Veicoli a motore «2.3.1. Veicoli a motore a 2 assi 18 tonnellate «2.3.2. Veicoli a motore a 3 assi - 25 tonnellate - 26 tonnellate quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario «2.3.3. Veicoli a motore a 4 assi con 2 assi direttivi 32 tonnellate quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario «2.4. Autosnodati a 3 assi 28 tonnellate»; d) il punto 3 è così modificato: - il punto 3.4 è così suddiviso: - «3.4. Asse motore - «3.4.1. L'asse motore dei veicoli di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 11,5 tonnellate - «3.4.2. L'asse motore dei veicoli di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4, 2.3 e 2.4 11,5 tonnellate»; - viene aggiunto il punto seguente: - «3.5. Assi tandem dei veicoli a motore La somma dei pesi per asse di un tandem non deve superare, se la distanza (d) assiale: - «3.5.1. è inferiore a 1 m (d < 1,0 m) 11,5 tonnellate - «3.5.2. è pari o superiore a 1,0 m e inferiore a 1,3 m (1,0 m 9 d < 1,3 m) 16 tonnellate - «3.5.3. è pari o superiore a 1,3 m e inferiore a 1,8 m (1,3 m 9 d < 1,8 m) - 18 tonnellate - 19 tonnellate quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensione pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario»; e) al punto 4 è aggiunto il punto seguente: «4.3. Peso massimo autorizzato in funzione dell'interasse Il peso massimo autorizzato in tonnellate di un veicolo a motore a 4 assi non può superare 5 volte la distanza in metri tra il centro degli assi estremi del veicolo».
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