Art. 1
La direttiva 85/3/CEE è modificata come segue:
In vigore dal 27 apr 1989
1) Il testo dell', paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente:
«a) alle dimensioni dei veicoli destinati a circolare su strada che abbiano almeno 4 ruote e una velocità massima superiore a 25 km/ora e adibiti:
- al trasporto di merci, quando hanno un peso massimo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, oppure
- al trasporto di persone, quando comprendono più di 9 posti a sedere, compreso quello del conducente;»
2) Il testo dell' è sostituito dal testo seguente:
«
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
- "veicolo a motore", qualsiasi veicolo fornito di un motore a propulsione e circolante su strada con mezzi propri;
- "rimorchio", qualsiasi veicolo destinato ad essere agganciato ad un veicolo a motore, ad esclusione dei semirimorchi, e che, per costruzione e attrezzatura, è adibito al trasporto di merci;
- "semirimorchio", qualsiasi veicolo destinato ad essere agganciato ad un veicolo a motore in modo che una parte del rimorchio poggi sul veicolo a motore e una parte sostanziale del suo peso e del peso del suo carico sia sopportata da tale veicolo, e che, per costruzione e attrezzatura, è adibito al trasporto di merci;
- "veicolo combinato":
- un autotreno costituito da un veicolo a motore a cui è agganciato un rimorchio, oppure
- un autoarticolato costituito da un veicolo a motore a cui è agganciato un semirimorchio;
- "veicolo frigorifero a parete spessa", qualsiasi veicolo le cui sovrastrutture fisse o mobili siano specialmente attrezzate per il trasporto di merci a temperatura controllata, conformemente alle classi B, C, E e F
dell'accordo del 1g settembre 1970 riguardante i trasporti internazionali di derrate deperibili e le attrezzature speciali da impiegare per tali trasporti (ATP), ed in cui lo spessore di ciascuna delle pareti laterali, compreso l'isolamento, sia almeno pari a 45 mm;
- "autobus", qualsiasi veicolo comportante più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente, che, per costruzione e attrezzatura, è destinato al trasporto di persone e dei loro bagagli. Può avere uno o due livelli e ad esso può essere agganciato anche un rimorchio per bagagli;
- "autosnodato", un autobus composto di due tronconi rigidi collegati tra loro da une sezione snodata. Su questo tipo di veicolo i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in un'officina.
- "dimensioni massime autorizzate", le dimensioni massime del veicolo dichiarate ammissibili, ai fini del traffico internazionale a norma della presente direttiva, dalla competente autorità dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione;
- "peso massimo autorizzato", il peso massimo del veicolo a pieno carico dichiarato ammissibile, ai fini del traffico internazionale a norma della presente direttiva, dalla competente autorità dello Stato membro nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione;
- "peso massimo autorizzato per asse", il peso massimo dell'asse o del gruppo di assi a pieno carico dichiarato ammissibile, ai fini del traffico internazionale a norma della presente direttiva, dalla competente autorità dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione.»
3) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 7
Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva:
- a decorrere dal 1g luglio 1986 per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva ad eccezione di quelle previste dai trattini che seguono;
- entro il 1g gennaio 1989 per quanto concerne l'applicazione del punto 1.2, lettera b) dell'allegato I;
- a decorrere dal 1g gennaio 1990 per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 4 e dell'allegato II;
- a decorrere dal 1g luglio 1991 per quanto concerne l'applicazione del punto 1 dell'allegato I relativo ai veicoli adibiti al trasporto di persone;
- a decorrere dal 1g gennaio 1992 per quanto concerne l'applicazione del punto 3.4.1 dell'allegato I;
- a decorrere dal 1g gennaio 1993 per quanto concerne l'applicazione dei punti 2.2.3, 2.2.4, 2.3, 2.4, 3.4.2, 3.5 e 4.3 dell'allegato I;
Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle misure da essi adottate ai fini dell'applicazione della presente direttiva.»
4) L'articolo 8 è modificato come segue:
- il testo del paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente:
«1. Le disposizioni dell'articolo 3 per quantoriguarda le norme di cui ai punti 2.2.1, 2.2.2, e 3.3.2 dell'allegato I non sono applicabili temporaneamente in Irlanda e nel Regno Unito.»;
- il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«3. Le disposizioni dell'articolo 3 per quanto riguarda la norma di cui al punto 3.4.1 dell'allegato I non sono applicabili temporaneamente in Irlanda e nel Regno Unito.
Tuttavia questi due Stati membri applicano l'articolo 3 ai veicoli combinati di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 dell'allegato I il cui peso per asse motore non superi le 10,5 tonnellate.»;
- sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«5. Le disposizioni dell'articolo 3 per quanto riguarda le norme di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.3, 2.4 e 3.4.2 dell'allegato I non sono applicabili temporaneamente in Irlanda e nel Regno Unito.
Tuttavia questi due Stati membri applicano l'articolo 3 ai veicoli di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4, 2.3 e 2.4 dell'allegato I:
a) il cui peso per asse motore non superi le 10,5 tonnellate, e
b)
il cui peso totale a pieno carico non superi:
- 35 tonnellate per i veicoli di cui ai punti 2.2.3 e 2.2.4,
- 17 tonnellate per i veicoli di cui al punto 2.3.1,
- 30 tonnellate per i veicoli di cui al punto 2.3.3, fatta salva l'osservanza delle condizioni specificate a detto punto e al punto 4.3,
- 27 tonnellate per i veicoli di cui al punto 2.4.
6. La Commissione presenta al Consiglio nel mese successivo all'adozione della presente direttiva e sulla base di quest'ultima una proposta concernente la data di scadenza della deroga di cui al para-
grafo 5.
Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa proposta anteriormente al 30 giugno 1989.»
5) L'allegato I è così modificato:
a) al punto 1.1 si aggiunge il trattino seguente:
. a) «2.2.3.3.
«- autosnodato
18,00 m».
b)
al punto 2.2 sono aggiunti i punti seguenti:
«2.2.3.
Autotreni a 4 assi composti da un veicolo a motore a 2 assi e da un rimorchio a 2 assi
36 tonnellate
«2.2.4.
Autoarticolati a 4 assi composti da un veicolo a motore a 2 assi e da un semirimorchio a 2 assi, se la distanza assiale del semirimorchio:
"2.2.4.1.
è pari o superiore a 1,3 m e pari o inferiore a 1,8 m
36 tonnellate
«2.2.4.2.
è superiore a 1,8 m
36 tonnellate
di tolleranza quando il PMA del veicolo a motore (18 t) e il PMA dell'asse tandem del semirimorchio (20 t) sono rispettati e l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario.»;
+ 2 tonnellate
c)
sono aggiunti i seguenti punti:
«2.3.
Veicoli a motore
«2.3.1.
Veicoli a motore a 2 assi
18 tonnellate
«2.3.2.
Veicoli a motore a 3 assi
- 25 tonnellate
- 26 tonnellate quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario
«2.3.3.
Veicoli a motore a 4 assi con 2 assi direttivi
32 tonnellate quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario
«2.4.
Autosnodati a 3 assi
28 tonnellate»;
d)
il punto 3 è così modificato:
- il punto 3.4 è così suddiviso:
- «3.4.
Asse motore
- «3.4.1.
L'asse motore dei veicoli di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2
11,5 tonnellate
- «3.4.2.
L'asse motore dei veicoli di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4, 2.3 e 2.4
11,5 tonnellate»;
- viene aggiunto il punto seguente:
- «3.5.
Assi tandem dei veicoli a motore
La somma dei pesi per asse di un tandem non deve superare, se la distanza (d) assiale:
- «3.5.1.
è inferiore a 1 m (d < 1,0 m)
11,5 tonnellate
- «3.5.2.
è pari o superiore a 1,0 m e inferiore a
1,3 m
(1,0 m 9 d < 1,3 m)
16 tonnellate
- «3.5.3.
è pari o superiore a 1,3 m e inferiore a
1,8 m
(1,3 m 9 d < 1,8 m)
- 18 tonnellate
- 19 tonnellate
quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensione pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario»;
e)
al punto 4 è aggiunto il punto seguente:
«4.3.
Peso massimo autorizzato in funzione dell'interasse
Il peso massimo autorizzato in tonnellate di un veicolo a motore a 4 assi non può superare 5 volte la distanza in metri tra il centro degli assi estremi del veicolo».
Storico versioni
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