Art. 2
Per i concimi CEE di cui all'articolo 1, si può dichiarare un titolo in magnesio, sodio e zolfo soltanto se contengono:
In vigore dal 13 apr 1989
- almeno il 2 % di ossido di magnesio (MgO) ossia l'1,2 % di Mg;
- almeno il 3 % di ossido di sodio (Na2O) ossia il 2,2 % di Na;
- almeno il 5 % di anidride solforica (SO3) ossia il 2 % di S.
Storico versioni
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