Art. 1
In vigore dal 13 apr 1989
Per i concimi CEE di cui all'allegato I della direttiva 76/116/CEE si può dichiarare un tenore di magnesio, sodio e zolfo purché questi elementi siano presenti in quantità almeno uguali ai minimi fissati dall' della presente direttiva e purché i concimi CEE rimangano conformi alle specifiche figuranti nell'allegato I della direttiva 76/116/CEE. La denominazione del tipo è completata in questo caso dall'indicazione di cui all', lettera b) della presente direttiva.
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