Art. 15
Disposizioni particolari concernenti i marchi collettivi, i marchi di garanzia e i marchi di certificazione
In vigore dal 21 dic 1988
1. Fatto salvo l', gli Stati membri la cui legislazione autorizza la registrazione di marchi collettivi o di
marchi di garanzia o di certificazione possono prevedere che detti marchi siano esclusi dalla registrazione, che si dichiari la loro decadenza o che si dichiari la loro nullità per motivi diversi da quelli di cui agli , nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda.
2. In deroga all', paragrafo 1, lettera c) gli Stati membri possono stabilire che i segni o indicazioni che, in commercio, possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi possano costituire marchi collettivi, oppure marchi di garanzia o di certificazione. Un marchio siffatto non autorizza il titolare a vietare ai terzi l'uso, in commercio, di detti segni o indicazioni, purché li usi conformemente agli usi consueti di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere fatto valere nei confronti di un terzo abilitato ad usare una denominazione geografica.
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