Art. 11
Sanzioni per il mancato uso di un marchio di impresa, nelle procedure giudiziarie o amministrative
In vigore dal 21 dic 1988
1. La nullità di un marchio di impresa non può essere dichiarata a motivo dell'esistenza di un marchio di impresa anteriore in conflitto, il quale non soddisfi le condizioni di utilizzazione di cui all', paragrafi 1, 2 e 3 o, eventualmente, paragrafo 4.
2. Uno Stato membro può prevedere che un marchio di impresa possa essere escluso dalla registrazione a causa dell'esistenza di un marchio di impresa anteriore in conflitto, il quale non soddisfi le condizioni di uso di cui all', paragrafi 1, 2 e 3 o, eventualmente, paragrafo 4.
3. Senza pregiudizio dell'applicazione dell', in caso di domanda riconvenzionale che abbia per oggetto la decadenza, uno Stato membro può prevedere che un marchio di impresa non possa essere invocato fondatamente in una procedura per contraffazione, se si è stabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità della decadenza del marchio di impresa in virtù dell', paragrafo 1.
4. Se il marchio di impresa anteriore è stato usato soltanto per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, si considera, ai fini dell'applicazione del paragrafi 1, 2 e 3 come registrato soltanto per la suddetta parte di prodotti o servizi.
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