Art. 3
Controlli su strada
In vigore dal 23 nov 1988
1. I controlli su strada devono essere effettuati in località diverse e in qualsiasi momento e riguardare una parte sufficientemente estesa della rete stradale in modo da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo.
2. I controlli su strada comprendono gli elementi seguenti:
- periodi di guida giornalieri, interruzioni di lavoro e periodi di riposo giornalieri nonché, in caso di irregolarità evidenti, i fogli di registrazione dei giorni precenti che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'articolo 15, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3821/85;
- se del caso l'ultimo periodo di riposo settimanale;
- il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati all'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3820/85.
3. I controlli su strada devono essere effettuati senza discriminazioni dei veicoli e dei conducenti, che essi siano residenti o non residenti.
4. I controllori autorizzati ricevono, per poter espletare più facilmente il proprio compito:
- un elenco dei principali elementi da controllare;
- una pubblicazione multilingue di espressioni correntemente in uso nel settore dei trasporti su strada. La Commissione fornirà agli Stati membri la pubblicazione in questione.
5. Se le constatazioni effettuate al momento di un controllo su strada del conducente di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro danno motivo di ritenere che siano state commesse infrazioni che non possono essere rilevate durante il controllo, per mancanza dei dati necessari, le autorità competenti degli Stati membri interessati si prestano reciproca assistenza per chiarire la situazione. Se, a tal fine, lo Stato membro competente effettua un controllo nei locali dell'impresa, i risultati di questo controllo sono portati a conoscenza dell'altro Stato interessato.
Storico versioni
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