Art. 2

Sistemi di controllo

In vigore dal 23 nov 1988
1. Gli Stati membri organizzano un sistema di controlli adeguati e regolari, sia su strada che nei locali delle imprese, i quali interessano ogni anno una parte importante e rappresentativa dei conducenti, delle imprese e dei veicoli di tutte le categorie di trasporti che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85. 2. Ciascuno Stato membro organizza i controlli in modo tale che: - essi interessino ogni anno almeno l'1 % dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli oggetto dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85; - almeno 15 % del numero totale dei giorni lavorativi controllati venga verificato su strada e almeno 25 % nei locali delle imprese. 3. Il numero di conducenti controllati su strada, il numero dei controlli effettuati nei locali delle imprese, il numero dei giorni lavorativi controllati, nonché il numero delle infrazioni rilevate mediante verbale devono in particolare figurare delle informazioni trasmesse alla Commissione conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3820/85.
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