Art. 2

Gli Stati membri modificano le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in modo da:

In vigore dal 18 nov 1988
- ammettere, entro il 31 dicembre 1989, il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva; - vietare, a decorrere dal 1o gennaio 1991, il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
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