Art. 2
Gli Stati membri modificano le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in modo da:
In vigore dal 18 nov 1988
- ammettere, entro il 31 dicembre 1989, il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva;
- vietare, a decorrere dal 1o gennaio 1991, il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
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