Art. 4
In vigore dal 21 giu 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1988.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.
(2) GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 52.
(3) GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 25.
(4) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45.
ALLEGATO
L'allegato III della direttiva 74/151/CEE è modificato come segue:
al punto 1 sostituire « 1,3 bar » con « 0,3 bar ».
L'allegato IV della direttiva 74/151/CEE è modificato come segue:
alla terza riga sopprimere le parole « e devono essere metalliche ».
L'allegato VI della direttiva 74/151/CEE è modificato come segue:
- le figure 1 e 2 sono sostituite dalle figure 1 e 2 seguenti:
Microfono Microfono
Figura 1 Figura 2
- Il punto 1.4.2 è modificato come segue:
« 1.4.2. Misura del rumore dei trattori fermi (non per l'omologazione ma deve essere registrato) ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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