Art. 4

In vigore dal 21 giu 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1988. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10. (2) GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 52. (3) GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 25. (4) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45. ALLEGATO L'allegato III della direttiva 74/151/CEE è modificato come segue: al punto 1 sostituire « 1,3 bar » con « 0,3 bar ». L'allegato IV della direttiva 74/151/CEE è modificato come segue: alla terza riga sopprimere le parole « e devono essere metalliche ». L'allegato VI della direttiva 74/151/CEE è modificato come segue: - le figure 1 e 2 sono sostituite dalle figure 1 e 2 seguenti: Microfono Microfono Figura 1 Figura 2 - Il punto 1.4.2 è modificato come segue: « 1.4.2. Misura del rumore dei trattori fermi (non per l'omologazione ma deve essere registrato) ».
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