Art. 2
1. A partire dal 1o ottobre 1988, gli Stati membri non possono:
In vigore dal 21 giu 1988
- negare per un tipo di trattore l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE o l'omologazione di portata nazionale,
- vietare la prima messa in circolazione dei trattori,
se i serbatoi di carburante liquido, la zavorratura e i livelli sonori ammissibili di tale tipo di trattore rispondono alle prescrizioni della presente direttiva.
2. A partire dal 1o ottobre 1989, gli Stati membri:
- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore se i serbatoi di carburante liquido, la zavorratura e i livelli sonori ammissibili non rispondono alle prescrizioni della presente direttiva,
- possono negare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se i serbatoi di carburante liquido, la zavorratura e i livelli sonori ammissibili non rispondono alle prescrizioni della presente direttiva.
Storico versioni
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