Art. 63
In vigore dal 13 giu 1988
L'esenzione di cui all'articolo 62 è limitata agli stampati a carattere pubblicitario che rispondono ai seguenti requisiti:
a) gli stampati devono indicare in modo visibile il nome dell'impresa che produce, vende o dà in locazione le merci od offre le prestazioni di servizi alle quali essi si riferiscono;
b) ogni spedizione deve contenere un solo documento o, se composta di più documenti, una sola copia di ciascun documento. Tuttavia, le spedizioni contenenti varie copie di un medesimo documento possono beneficiare dell'esenzione se il loro peso lordo totale non supera 1 kg;
c) gli stampati non devono essere oggetto di spedizioni raggruppate dello stesso mittente allo stesso destinatario.
Le condizioni di cui alle lettere b) e c) non si applicano agli stampati relativi a merci in vendita o da noleggiare oppure a servizi offerti da una persona stabilita in un altro Stato membro, purché tali stampati siano stati importati per essere distribuiti gratuitamente. »;
7) all'articolo 79 è aggiunta la lettera seguente:
« s) le pubblicazioni ufficiali che costituiscono il mezzo di espressione dell'autorità pubblica del paese di esportazione, degli organismi internazionali, delle collettività pubbliche e degli altri enti di diritto pubblico, stabiliti nel paese di esportazione, nonché le importazioni di stampati diffusi in occasione delle elezioni del Parlamento europeo o di elezioni nazionali organizzate dal paese d'origine e distribuite dalle organizzazioni politiche straniere ufficialmente riconosciute come tali negli Stati membri purché queste pubblicazioni o stampati siano stati tassati nel paese d'esportazione e non abbiano beneficiato d'esenzione dall'imposta all'esportazione. »;
8) il titolo del capitolo VI è sostituito dal testo seguente:
« Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli e nei contenitori per usi speciali »;
9) il testo dell'articolo 82 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 82
1. Fatti salvi gli articoli 83, 84 e 85, sono ammessi in esenzione:
a) il carburante contenuto nei serbatoi normali:
- degli autoveicoli da turismo, degli autoveicoli commerciali e dei motocicli,
- dei contenitori per usi speciali;
b) il carburante contenuto in serbatoi portatili a bordo di autoveicoli da turismo e di motocicli, entro il limite di 10 litri per veicolo e fatte salve le disposizioni nazionali per la detenzione e il trasporto del carburante;
2. Ai sensi del paragrafo 1, s'intende:
a) per "autoveicolo commerciale" ogni veicolo stradale a motore (compresi i trattori con o senza rimorchio) che, per il suo tipo di costruzione ed il suo equipaggiamento, è atto e destinato al trasporto, con o senza compenso: - di oltre nove persone, compreso il conducente,
- di merci,
nonché ogni veicolo stradale per usi speciali diversi dal trasporto propriamente detto;
b) per "autoveicolo da turismo", ogni autoveicolo che non risponda ai criteri definiti alla lettera a);
c) per "serbatoi normali":
- i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi.
Sono parimenti considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'uso diretto del gas come carburante nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli;
- i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal conduttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali;
d) per "contenitore per usi speciali", ogni contenitore munito di dispositivi specialmente adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico e simili. »;
10) all'articolo 83 il primo comma è cosi modificato:
- nell'introduzione le parole « e dei contenitori per usi speciali » sono inserite dopo le parole « autoveicoli commerciali »;
- dopo la lettera b) è inserita la lettera seguente:
« c) a 200 litri per contenitore per usi speciali e per viaggio. »;
11) all'articolo 90, paragrafo 3, in fine è aggiunto il testo seguente:
« . . . o a una riduzione di tale esenzione. »;
12) all'articolo 91, è aggiunta la lettera seguente:
« c) di esenzioni risultanti dall'applicazione di accordi conclusi, su base di reciprocità, con paesi terzi firmatari della convenzione sull'aviazione civile internazionale (Chicago 1944) per l'attuazione delle pratiche raccomandate 4.42 e 4.44 dell'allegato 9 di detta convenzione (8a edizione - luglio 1980) ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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