Art. 1

La direttiva 83/181/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 13 giu 1988
1) il testo dell'articolo 11, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. Sono parimenti ammessi in esenzione i regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio, ricevuti da una persona che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 da persone aventi la residenza normale in un paese situato fuori della Comunità. L'esenzione è applicabile ai regali il cui valore unitario non supera 200 ECU. Gli Stati membri possono tuttavia accordare un esonero superiore a 200 ECU purché il valore dei singoli regali ammessi in esenzione non superi 1 000 ECU »; 2) il testo dell'articolo 22 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 22 Sono ammesse in esenzione le importazioni di beni di valore totale non superiore a 10 ECU. Gli Stati membri possono ammettere in esenzione le importazioni di beni di valore totale compreso fra 10 e 22 ECU. Tuttavia gli Stati membri possono escludere dall'esenzione di cui al primo comma, prima frase i beni importati nell'ambito di una vendita per corrispondenza »; 3) all'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino i termini « articolo 60, paragrafo 1, lettera b) » sono sostituiti dai termini « articolo 60 »; 4) dopo l'articolo 38 è inserito il capitolo seguente: «Capitolo II bis Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali Articolo 38 bis Sono ammesse in esenzione le spedizioni contenenti campioni di sostanze di riferimento autorizzate dall'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo della qualità delle materie impiegate nella fabbricazione di medicinali, che sono inviate ai destinatari autorizzati dalle autorità competenti a ricevere tali spedizioni in franchigia »; 5) all'articolo 56 è aggiunta la lettera seguente: « d) i premi, i trofei e i ricordi aventi carattere simbolico e di valore limitato che sono destinati ad essere distribuiti gratuitamente a persone aventi la loro residenza normale in un paese diverso dal paese d'importazione, in occasione di riunioni di affari o di manifestazioni simili di carattere internazionale e che non riflettono, per la loro natura, il loro valore unitario e le altre loro caratteristiche alcun intento di carattere commerciale. »; 6) il testo degli articoli 62 e 63 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 62 Fatto salvo l', sono ammessi in esenzione gli stampati a carattere pubblicitario, quali cataloghi, listini di prezzi, istruzioni per l'uso o avvertenze commerciali, relativi a: a) beni messi in vendita o dati in locazione da una persona stabilita fuori dello Stato membro d'importazione, o b) servizi offerti da una persona stabilita in un altro Stato membro, o c) servizi in materia di trasporti, di assicurazioni commerciali o di banche offerti da una persona stabilita in un paese terzo.
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La direttiva 83/181/CEE è modificata come segue: (Art. 1 Direttiva (UE) 1988/331) — Testo vigente | Portale Normativo