Art. 2

In vigore dal 9 giu 1988
1. Gli Stati membri verificano, secondo la procedura prevista all', la conformità alla BPL da parte dei laboratori sperimentali situati sul loro territorio che asseriscano di seguirla nell'esecuzione delle prove sui prodotti chimici. 2. Qualora vengano rispettate le disposizioni del paragrafo 1 ed i risultati dell'ispezione e della verifica siano soddisfacenti, lo Stato membro in questione può provvedere all'avallo dell'asserzione di un laboratorio che esso stesso e le prove da esso effettuate corrispondono ai principi della BPL, ricorrendo alla formula « Dichiarazione di conformità alla BPL ai sensi della direttiva 88/320/CEE, il . . . (data) ».
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