Art. 1

In vigore dal 9 giu 1988
1. La presente direttiva concerne l'ispezione e la verifica delle procedure organizzative e delle condizioni alle quali sono programmate, svolte, registrate e comunicate le ricerche di laboratorio per le prove non cliniche effettuate ai fini previsti dalla regolamentazione e volte a valutare gli effetti sull'uomo, sugli animali e sull'ambiente di tutti i prodotti chimici (quali ad esempio cosmetici, prodotti chimici per l'industria, prodotti medicinali, additivi alimentari, additivi per la mangimistica, antiparassitari). 2. Ai fini della presente direttiva la BPL è descritta dalla direttiva 87/18/CEE. 3. La presente direttiva non riguarda né l'interpretazione né la valutazione dei risultati sperimentali.
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