Art. 1
In vigore dal 7 giu 1988
1. La presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative:
- alla classificazione,
- all'imballaggio e - all'etichettatura dei preparati pericolosi per l'uomo e per l'ambiente immessi sul mercato degli Stati membri.
2. La presente direttiva si applica ai preparati immessi sul mercato degli Stati membri e che:
- contengono almeno una sostanza pericolosa ai sensi dell' e - sono considerati pericolosi ai sensi dell'.
La presente direttiva si applica anche ai preparati elencati nell'allegato II.
3. La presente direttiva non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/CEE (13), modificata da ultimo dalla direttiva 87/21/CEE (14);
b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE (15), modificata da ultimo dalla direttiva 86/199/CEE (16);
c) ai miscugli di sostanze che si presentano sotto forma di residui e che formano oggetto della direttiva 75/442/CEE (17) e della direttiva 78/319/CEE (18), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;
d) agli antiparassitari che formano oggetto della direttiva 78/631/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 84/291/CEE;
e) alle munizioni e agli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre, comme effetto pratico, esplosioni o effetti pirotecnici.
Inoltre la presente direttiva non si applica:
f) ai prodotti alimentari pronti per il consumo;
g) agli alimenti per animali pronti per il consumo;
h) al trasporto di preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;
i) ai preparati in transito soggetti a controllo doganale quando non siano oggetto di trattamento o di trasformazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1988:379:oj#art-1