Art. 4
In vigore dal 7 giu 1988
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 giugno 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. BANGEMANN
(1) GU n. C 156 del 15. 6. 1987, pag. 191 e decisione del 18 maggio 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 4.
(3) GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 4 del 5. 1. 1985, pag. 20.
(5) GU n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 18.
Storico versioni
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