Art. 1
L'articolo 5 della direttiva 75/106/CEE è modificato come segue:
In vigore dal 7 giu 1988
1) alla fine del paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:
« . . . ed è rinviato al 31 dicembre 1991 per i volumi di 0,375 litri e 0,75 litri relativamente ai prodotti elencati al punto 4. »;
2) il testo del paragrafo 3, lettera b) è sostituito dal testo seguente:
b) Gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati ai punti 1 a) e b) dell'allegato III possono essere commercializzati dopo il 31 dicembre 1988 soltanto nei volumi nominali indicati nella colonna I di detto allegato.
Gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati al punto 2 a) dell'allegato III possono essere commercializzati dopo il 31 dicembre 1990 soltanto nei volumi nominali indicati nella colonna I dello stesso allegato. Quelli riportati al punto 4 dello stesso allegato possono essere commercializzati dopo il 31 dicembre 1991 soltanto nei volumi nominali indicati nella colonna I precitata »;
3) al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:
« d) Fatta salva la lettera b), in Irlanda e nel regno Unito possono essere commercializzati i prodotti elencati al punto 4 dell'allegato III che si presentano nel volume di 0,071 litri. »;
4) il paragrafo 4 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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