Art. 2
1. A decorrere dal 1o gennaio 1989, gli Stati membri non possono per motivi che riguardano i retrovisori:
In vigore dal 16 mag 1988
- rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 70/156/CEE del Consiglio (3) oppure l'omologazione di portata nazionale,
- né vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,
se i retrovisori di detto tipo di veicolo o di questi veicoli sono conformi alla presente direttiva.
2. A decorrere dal 1o ottobre 1990, gli Stati membri:
- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo i cui retrovisori non siano conformi alla presente direttiva;
- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo i cui retrovisori non siano conformi alla presente direttiva;
- possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli i cui retrovisori non siano conformi alla presente direttiva.
Storico versioni
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