Art. 2 · 1. A decorrere dal 1o gennaio 1989, gli Stati membri non possono per motivi che riguardano i retrovisori:

Art. 2

1. A decorrere dal 1o gennaio 1989, gli Stati membri non possono per motivi che riguardano i retrovisori:

In vigore dal 16 mag 1988
- rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 70/156/CEE del Consiglio (3) oppure l'omologazione di portata nazionale, - né vietare la prima messa in circolazione dei veicoli, se i retrovisori di detto tipo di veicolo o di questi veicoli sono conformi alla presente direttiva. 2. A decorrere dal 1o ottobre 1990, gli Stati membri: - non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo i cui retrovisori non siano conformi alla presente direttiva; - possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo i cui retrovisori non siano conformi alla presente direttiva; - possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli i cui retrovisori non siano conformi alla presente direttiva.
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