Art. 3
In vigore dal 3 mag 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. BANGEMANN
(1) GU n. C 276 dell'1. 11. 1986, pag. 11.
(2) GU n. C 156 del 15. 6. 1987, pag. 190.
(3) GU n. C 68 del 16. 3. 1987, pag. 2.
(4) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(5) GU n. L 34 del 5. 2. 1987, pag. 52.
(6) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(7) Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
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