Art. 1

La direttiva 72/462/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 3 mag 1988
1) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase è sostituito dal testo seguente: « Secondo modalità d'applicazione che dovrà stabilire la Commissione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 30, l'elenco o gli elenchi possono essere modificati o completati dalla Commissione in funzione del risultato dei controlli previsti all'articolo 5, dopo averne informato gli Stati membri. In caso di difficoltà si adisce il comitato conformemente alla procedura prevista all'articolo 29. Prima del 1o gennaio 1990 il Consiglio effettua un riesame di queste disposizioni sulla base di una relazione della Commissione. » 2) All'articolo 17, paragrafo 2, lettere b) e d) è aggiunta la frase seguente: « Secondo la procedura prevista all'articolo 29 possono esserere decisi requisiti supplementari adattati alla situazione specifica di taluni paesi nominativamente indicati, al riguardo di determinate malattie che possano compromettere la salute umana. » 3) All'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) la seconda riga è sostituita dal testo seguente: « di carni disossate o di fegati di bovini affettati provenienti da laboratori ». 4) All'articolo 18 è inserito il paragrafo seguente: « 4. L'ammissione di fegati affettati di animali di specie diverse da quella bovina può essere decisa dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione. » 5) Il testo dell'articolo 20, lettera b) è sostituito dal testo seguente: « b) carni fresche: i) provenienti da animali cui siano state somministrate sostanze vietate in applicazione delle direttive 81/602/CEE e 88/146/CEE (*); ii) contenenti residui di sostanze ormoniche autorizzate conformemente alle eccezioni di cui all'articolo 4 della direttiva 81/602/CEE e agli della direttiva 85/649/CEE, residui di antibiotici, antiparassitari o altre sostanze . . . (resto immutato). (*) GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 16. »
Storico versioni

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