Art. 2
In vigore dal 5 apr 1988
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1o gennaio 1989.
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari ad amministrative adottate in applicazione della presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1988:271:oj#art-2